Martedì 13 dicembre 2016
Se l’intimazione viene notificata oltre il termine di prescrizione del tributo, l’atto va annullato.
Nel caso in cui il contribuente sollevi l’eccezione di prescrizione tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell’intimazione di pagamento, il termine è quello del tributo cui afferisce, non trovando accoglimento il termine decennale di cui all’art. 2953 e.e. (che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili).
È quanto sostiene la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la Sentenza n. 20751 del 5 Dicembre 2016.
Un contribuente ricorre avverso un atto di intimazione di pagamento notificato il 10.11.2015 con il quale viene richiesta la somma complessiva di euro 10.34385 in relazione a n.18 cartelle di pagamento per tributi diversi, deducendo:
la nullità dell’atto impugnato per omessa o irregolare notifica delle presupposte cartelle di pagamento;
la nullità del provvedimento per carenza di motivazione;
la nullità dell’atto per prescrizione dei crediti e decadenza dal diritto di riscossione;
la nullità dell’atto per assenza del nominativo del firmatario dell’atto.
La costituzione
Si è costituita la EQUITALIA Sud SPA ed ha chiesto il rigetto del ricorso risultando infondate le lagnanze del ricorrente attesa la rituale notifica delle cartelle poste a base del provvedimento impugnato.
La CTP accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto annulla tutte le cartelle di pagamento in contestazione ad eccezione di quelle non di sua competenza.
In relazione ad alcune cartelle non risulta allegata alcuna rituale notifica e, conseguentemente il ricorso va accolto. In relazione ad altre cartelle queste risultano invece notificate quando il termine di prescrizione era già maturato e, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle suddette cartelle.
Nel caso di specie, l’intimazione risulta notificata al contribuente oltre il termine di prescrizione del tributo, pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle suddette cartelle.
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA