Irap non dovuta nemmeno con compensi elevati

Giovedì 25 maggio 2017

La presenza di una “autonoma organizzazione” dell’attività professionale, non può essere dedotta esclusivamente dalla presenza di costi per compensi a terzi “professionisti”, valutando, l’incidenza di tali spese sul reddito prodotto, senza specificarne la loro natura, o basandosi sulla sola presenza di un dipendente, sia pure con mansioni esecutive.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23334 del 16 novembre 2016, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio, che nel respingere il gravame del contribuente, ha sostenuto l’esistenza di un’autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, per la presenza di “retribuzioni per lavoro dipendente” (“personale di segreteria“) e di “compensi professionali ad altri legali“. Con unico motivo, il contribuente, presenta ricorso per Cassazione, lamentando la falsa applicazione degli artt.2 e 3 comma 1 lett.e) del dlgs. 446/1997 e 53 comma 1 del TUIR, avendo la C.T.R. dato rilievo, ai fini dell’affermata sussistenza dell’autonoma organizzazione del professionista, alle spese sostenute per la retribuzione di una segretaria part-time e per compensi a terzi (“erogati ad altri legali”), elementi tutti non sufficienti a determinare l’automatica soggezione del contribuente ad IRAP. Secondo la Corte, “l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico (siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..)”, cosicché è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista ad essere interessato dall’impostazione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris rispetto produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. 15754/2008). La Suprema Corte ha richiamato, inoltre, il consolidato orientamento in base al quale l’autonoma organizzazione sussiste quando il professionista impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e si avvalga in maniera non occasionale di lavoro altrui (Cassazione, sentenza S.U. 12109/2009, sentenze n° 23370/2010, 16628/2011, 16406/2015). Così come la recente sentenza n° 9451 del 10 maggio 2016, nella quale era stato statuito che non era assoggettato ad IRAP il professionista che si avvale soltanto di personale dedito alla segreteria.

FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

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