Martedì 25 ottobre 2016
L’art. 32 D.Lgs. n. 546/92 (deposito documenti e memorie) al primo comma stabilisce espressamente che: “i documenti possono essere prodotti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione,
osservato l’art.24, comma 1″; e l’art. 58, comma 2 stabilisce “E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.”
La Cassazione Sezione V, n. 1771 del 30/01/2004, ha stabilito che “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtu’ dell’art. 58, secondo comma, D.Lgs . cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il giudice.
Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Potenza, notificava ad un contribuente un avviso di accertamento con il quale, accertati maggiori compensi, elevava il reddito professionale, richiedeva il pagamento di maggiori imposte, oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente presentava ricorso, lamentando, tra le altre, la mancata sottoscrizione dell’atto accertativo da parte del Direttore.
La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, accoglieva il ricorso sul presupposto della tardività dell’esibizione della delega.
Avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio rilevando che a norma dell’art. 58 D.Lgs 546/92 non osta alcuna preclusione alla produzione dei documenti non operando il principio della novità.
Secondo la CTR, la delega alla sottoscrizione degli atti dovrebbe essere depositata in primo grado, ed almeno venti giorni prima dell’udienza di trattazione, in modo da evitare che il contribuente devolva il motivo in appello, in virtù del dovere di correttezza tra le parti imposto dall’art . 10 della L. 212/2000.
Ai sensi dell’art. 58, il documento avrebbe, per essere ammissibile, dovuto possedere il requisito sostanziale della “novità“.
Non è possibile ammettere il deposito di documenti, tra l’altro come nel caso di specie, tardivamente depositati in primo grado, in quanto gli stessi non possiedono il requisito della novità ed erano nella disponibilità della parte, trattandosi di delega di firma, della parte già prima della notifica dell’atto accertativo.
L’esibizione effettuata in sede di udienza di primo grado, stante il mancato rispetto del termine deve ritenersi, come ha fatto il primo giudice, inutilizzabile e conseguentemente tamquam non esset.
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA