Giovedì 22 settembre 2016
La modalità telematica di notifica (tramite PEC) di una sentenza non è idonea al decorso del termine breve d’impugnazione.
Detta forma di notifica non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni.
Questo è quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 17941 del 12.09.2016.
L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T. Reg. che aveva accolto l’appello del contribuente. Questi eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardività, avendo notificato alla controparte la sentenza (tramite PEC).
Tale eccezione, secondo la Corte, non era fondata, ritenendo non idonea al decorso del termine breve d’impugnazione la modalità telematica di notifica (tramitePEC) della sentenza della Regionale.
Al riguardo la Corte ha precisa che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al DLgs. n. 156/2015, fissata al 1° gennaio 2016 dal comma 1 dell’art. 12dello stesso decreto, il comma 3 del medesimo art. 12 prevede che “Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 … si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163”.
L’art. 16 del già citato DM 4 agosto 2015 ha previsto l’entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso DM e cioè dal 1° dicembre 2015 (cfr. anche circ. 29 dicembre 2015 n. 38, § 1.6).
Nella fattispecie in esame, alla data del 5 dicembre 2014, la notifica della sentenza resa dalla C.T. Reg. tramite PEC effettuata dal difensore della contribuente all’Amministrazione finanziaria non era idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.
A diverse conclusioni non si può pervenire nemmeno in ragione del fatto che la notifica telematica della sentenza fosse avvenuta a cura dell’avvocato abilitato ai sensi dell’art. 1 della L. 53/94, trattandosi di norma non operante per il processo tributario, stante la sua specialità.
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA