Martedì 13 settembre 2016
Se dall’accertamento non emergono ulteriori elementi rispetto agli studi di settore che avrebbero potuto giustificare il rispetto del contraddittorio
in relazione alla tipologia dei tributi contestati, lo stesso deve ritenersi illegittimo.
A tale conclusione è giunta la Cassazione con l’Ordinanza n.17720 del 7 settembre 2016.
Un contribuente, dopo essere stato sconfitto in entrambi i gradi di giudizio, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo: “l’errore della CTR di non avere considerato che, essendo l’accertamento fondato anche sugli studi di settore, era necessario, a pena di nullità, il contraddittorio che nella specie,era pacificamente mancato“.
Secondo i giudici di Cassazione la CTR nell’escludere la necessità del previo contraddittorio rispetto alla vicenda concreta si è limitata ad affermare, per escludere la violazione del principio del contraddittorio che “il ricorso all’accertamento induttivo operato dall’ufficio trova la sua legittimità nell’evidente incongruenza del reddito rispetto ai ricavi dichiarati …”, facendone discendere, come conseguenza, che “….l’accertamento era stato predisposto non soltanto sugli studi di settore …. attesa l’indiscutibile antieconomicità della gestione”.
Cosi facendo il giudice di appello ha escluso l’illegittimità dell’atto per violazione del contraddittorio senza prendere in diretta considerazione l’accertamento ed il suo contenuto, invece desumendolo dall’evidente incongruità del reddito. In tal modo, il giudice di appello ha omesso di verificare se l’accertamento avesse espressamente indicato come base della richiesta fiscale elementi ulteriori rispetto agli studi di settore che, in tesi, avrebbero potuto giustificare il rispetto del contraddittorio in relazione alla tipologia dei tributi contestati.
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania.
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA