Venerdì 31 marzo 2017
Qualora l’atto impositivo sia divenuto definitivo in seguito alla mancata o tardiva proposizione del ricorso, il giudice tributario non può obbligare con sentenza
il fisco all’annullamento in autotutela, in quanto ciò costituirebbe un’indebita ingerenza nell’attività amministrativa.
Con queste motivazioni la Ctr Lombardia con la Sentenza n. 4273/30/2016 (presidente Venditti, relatore Ramondetta), depositata il 19 luglio scorso, ha rigettato il ricorso di un contribuente avverso il silenzio rifiuto di un’istanza di autotutela.
I fatti
Una Srl ha presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto ad un’istanza di autotutela per un’iscrizione a ruolo Irap del 2006, non precedentemente impugnata, chiedendone l’annullamento in quanto, il tributo richiesto era frutto di errori commessi nella compilazione della dichiarazione dei redditi.
Secondo l’amministrazione finanziaria non essendo stato proposto ricorso contro il ruolo, quello avverso il silenzio-rifiuto sarebbe a sua volta tardivo.
La Ctp rigetta il ricorso della contribuente accogliendo la pregiudiziale dell’ufficio.
La contribuente propone appello, ma anche la Ctr lo rigetta confermando la linea del primo giudice per i seguenti motivi: “è vero che al giudice tributario possono essere attribuite, oltre che le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie, anche quelle relative agli atti di esercizio (o al mancato esercizio) del potere di autotutela tributaria dell’amministrazione. Infatti tali atti sono comunque in grado di incidere sul rapporto tributario obbligatorio; tuttavia, l’esercizio del potere di autotutela rappresenta un’attività discrezionale del fisco, volta al perseguimento di un interesse pubblico, e può formare oggetto di sindacato del giudice tributario solo per i profili di legittimità della condotta omissiva dell’ufficio. Infatti, il mancato esercizio da parte del potere di autotutela non costituisce un motivo di lagnanza in grado di determinare un rimedio giurisdizionale sostitutivo; l’atto impositivo ormai definitivo perché non impugnato, laddove oggetto di giudizio nel merito da parte del giudice tributario, determinerebbe un’indebita sostituzione nell’attività amministrativa”.
Non è possibile dunque obbligare il fisco ad annullare in autotutela un atto contestato dal contribuente se questi, per propria negligenza, non ha tempestivamente contestato la pretesa tributaria.
Fonte: ilsole24ore