Il conferimento di ramo d’azienda e il successivo trasferimento delle partecipazioni ai fini dell’imposta di registro

Martedì 9 agosto 2016 

 Il conferimento di ramo d’azienda e il successivo trasferimento delle partecipazioni non può essere riqualificato ai fini dell’imposta di registro come
cessione di ramo d’azienda né, tantomeno, può ricorrere un’ipotesi di abuso del diritto. Sono queste le conclusioni che derivano dalla sentenza n. 228.1.16 della Commissione tributaria di Reggio Emilia depositata il 14 luglio. La vicenda riguarda un conferimento di ramo d’azienda con successivo trasferimento di partecipazioni. L’Agenzia ha riqualificato i diversi atti, secondo l’articolo 20 del Dpr 131/1986 (imposta di registro), in cessione d’azienda, applicando l’imposta di registro proporzionale prevista per quest’ultima evocando il principio di abuso del diritto. Secondo la Commissione Tributaria di Reggio Emilia, l’articolo 20 del Dpr 131/1986 non ha nulla a che vedere né con l’elusione né con l’abuso del diritto. Non è pensabile che, ai fini delle imposte sui redditi, il conferimento d’azienda e il successivo trasferimento delle partecipazioni non costituisca abuso del diritto (elusione), mentre le medesime operazioni possano risultare “abusive” per l’imposta di registro. Il vantaggio fiscale indebito Per esserci elusione (o abuso), vi devono essere «vantaggi fiscali indebiti»: e cioè vantaggi non vietati, ma comunque “disapprovati” dal sistema tributario: si tratta cioè della realizzazione di benefici che debbono essere stati realizzati formalmente in conformità a disposizioni fiscali, ma che, nella sostanza, sono in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

FONTE:IL TUO TRIBUTARISTA

.