Giovedì 11 agosto 2016
Le rate non ancora versate di una cartella di pagamento non comportano la sospensione del rimborso IVA se non c'è decadenza dalla rateazione.
E' questo uno dei chiarimenti della Circolare 33/E dell'Agenzia
Con la Circolare 33/E del 22 luglio 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul rimborso del credito IVA, recentemente modificato dai D.Lgs 156/2015 e 158/2015.
Con riferimento alla sospensione del rimborso nel caso di pagamenti rateizzati delle cartelle di pagamento è previsto che:
il debitore decada automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive,
l’importo residuo iscritto a ruolo sia immediatamente e automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.
Ai fini dell’esecuzione dei rimborsi IVA le rate non ancora versate di una cartella di pagamento non sono considerate carichi pendenti e non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso. Attenzione: tale regola non vale nel caso in cui l’inadempimento del contribuente determini la decadenza dalla rateazione.
Fonte: Fisco e Tasse