Giovedì 4 agosto 2016
La Corte di Cassazione nella sentenza 27 luglio 2016, n. 15593 della V Sezione, Presidente Cappabianca, Relatore Iannello, si occupa di un ricorso dell’Agenzia delle Entrate relativamente ad una sentenza della CTR della Campania,
sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado.
I giudici regionali avevano infatti rilevato che l’atto d’appello risultava «inviato alla controparte a mezzo servizio postale con raccomandata a.r.» e che però «tale atto, pur essendo correttamente indirizzato alla controparte, per mero errore di spedizione (essendo stato spillato male e senza busta) non veniva recapitato al contribuente, ma erroneamente alla commissione tributaria regionale».
Secondo la Cassazione appare chiaro che la circostanza che ha determinato la mancata notifica dell’atto d’appello risieda nel confuso confezionamento dell’atto consegnato all’ufficio postale (atto «spillato male e senza busta»).
Un tale vizio, che inerisce ad attività proprie ed esclusive dei notificante, correttamente è stato imputato dalla C.T.R. a responsabilità dello stesso e non dell’agente postale.
Conseguentemente la Corte, in accordo con quanto deciso dalla CTR, vede in questo vizio di notifica una causa di inesistenza e non di nullità dell’atto. Detta inesistenza è perciò insuscettibile di essere sanata con effetti ex tunc.
FONTE:IL TRIBUTO