Giovedì 4 agosto 2016
Come chiedere l’annullamento di una cartella di pagamento notificata da Equitalia e che non deve essere pagata.
Se ritieni di aver ricevuto, da parte di Equitalia,
la notifica di una cartella esattoriale non dovuta, prima di agire davanti al tribunale e impugnare l’avviso di pagamento è bene verificare se vi siano soluzioni più indolori, che possano consentirti l’annullamento in autotutela, senza quindi bisogno di fare cause, pagare le tasse di giudizio e il relativo avvocato.
L’annullamento in autotutela è quell’istanza presentata alla pubblica amministrazione, in cui il cittadino le chiede di annullare l’atto illegittimo emesso, al fine di “autotutelarsi” da un altrimenti certo contenzioso che la vedrebbe soccombente. È interesse, infatti, della P.A. evitare di spendere soldi inutilmente difendendosi in azioni giudiziarie ove potrebbe risultare sconfitta e dover, all’esito, pagare anche le spese processuali. Con conseguente danno erariale. Per questo, si dice, l’esercizio del potere di autotutelarsi, dopo la segnalazione di illegittimità dell’atto fatta dal contribuente, è anche un dovere per l’amministrazione onde non sprecare risorse economiche e procedere secondo efficienza dell’azione amministrativa.
Tuttavia, per chiedere l’annullamento in autotutela di una cartella esattoriale Equitalia bisogna inizialmente verificare a chi sia addebitabile l’errore dell’atto: se, cioè, all’ente titolare del credito o ad Equitalia. Nel primo caso, infatti, l’istanza andrà presentata al primo; nel secondo, invece, all’Agente della riscossione.
Tutte le volte in cui la cartella di Equitalia è nulla perché indirizzata a un soggetto diverso da quello obbligato, perché richiede il pagamento di un’imposta non dovuta, perché emessa quando ormai si è verificata la prescrizione, perché prima di essa non è stato mai notificato alcun atto, l’irregolarità va segnalata all’ente titolare del credito (ad esempio l’Inps, l’Agenzia delle Entrate, la Regione, l’Agenzia delle Dogane, ecc.). Dunque, è a quest’ultima amministrazione che va inviata la richiesta in autotutela affinché:
disponga l’annullamento della richiesta di pagamento;
lo comunichi ad Equitalia in modo tempestivo;
Equitalia disponga il conseguente sgravio della cartella.
Se, invece, il vizio riguarda le modalità con cui è stata redatta e stampata la cartella di Equitalia l’istanza in autotutela va presentata a Equitalia stessa. È il caso, ad esempio, della cartella che non indichi il responsabile del procedimento, che non sia motivata e non specifichi sulla base di quale debito è emessa, che non indichi sulla base di quale calcolo è avvenuto il conteggio degli interessi, che non sia completa e non indichi dove e quando far ricorso al giudice.
Non ci sono termini entro cui tale procedura debba compiersi. Tuttavia è bene sapere che la presentazione della istanza in autotutela non sospende i termini per far ricorso al giudice. Sicché, qualora questi stiano per scadere è bene, in via cautelativa, fare contemporaneamente ricorso in tribunale, onde non rimanere pregiudicati nel caso di un eventuale rigetto dell’autotutela o mancata risposta.
In ogni caso, per evitare che Equitalia possa avviare subito un pignoramento, è bene presentare anche, insieme all’istanza in autotutela, anche un’istanza di sospensione della cartella di pagamento. Per sapere come fare e in quali casi è riconosciuta la sospensione leggi la nostra guida: “La sospensione della cartella di pagamento di Equitalia”.
Come presentare l’istanza in autotutela per l’annullamento della cartella?
Con la domanda di autotutela il cittadino chiede all’ente creditore o a Equitalia di correggere l’errore presente nell’atto impugnato (in questo caso la cartella di pagamento). Anche se non c’è alcun termine per presentare la domanda, è consigliabile agire al più presto onde evitare che Equitalia avvii un pignoramento, iscriva un’ipoteca o un fermo auto.
Non ci sono formule particolari per presentare l’istanza in autotutela: basta semplicemente indicare l’atto che si intende contestare, la data di notifica, gli estremi (eventualmente il numero di protocollo), le ragioni specifiche dell’illegittimità, la data e la firma.
L’istanza in autotutela può essere presentata con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata (solo se il richiedente ha, a sua volta, l’indirizzo di posta elettronica certificata).
Se l’istanza viene presentata all’ente titolare del credito è bene inviarne una copia, per presa conoscenza, anche a Equitalia.
L’ufficio che riceve l’istanza in autotutela per l’annullamento della cartella esattoriale di Equitalia se ritiene che l’atto contestato sia illegittimo è tenuto ad annullarlo [1] e ad effettuare lo “sgravio”, togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione.
Qualora l’istanza del contribuente sia stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini per presentare ricorso, l’ufficio competente ha l’obbligo di comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o parziale, del ruolo prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l’eventuale instaurarsi del procedimento contenzioso su motivi di illegittimità dell’atto che la stessa Amministrazione riconosce fondati.
Se invece l’accoglimento dell’autotutela avviene quando il giudizio in tribunale è già stato avviato, Equitalia e l’ente titolare del credito lo comunicano in udienza al giudice il quale estingue la causa per “cessata materia del contendere”.
Se il provvedimento di autotutela comporta l’annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l’ufficio competente deve comunicare tempestivamente anche l’ammontare delle maggiori imposte che restano dovute nonché delle connesse sanzioni.
FONTE:LALEGGEPERTUTTI