Ruolo valido anche se non riporta gli estremi dell’accertamento o la data di notifica

MARTEDì 19 luglio 2016 

 Affinché il ruolo e la cartella di pagamento possano considerarsi validi, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notificazione dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento.
E’ sufficiente, infatti, l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione dell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. Ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento, è richiesta soltanto l’indicazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo, quindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione analitica di quegli elementi. Nel caso in cui la cartella richiami un previo accertamento impugnato ed una pronuncia giudiziale, divenuta definitiva, che lo aveva parzialmente confermato, tale cartella costituisce un semplice atto di riscossione, cosicché la stessa deve considerarsi adeguatamente motivata a mezzo dell’indicazione del titolo da cui la pretesa si origina, titolo che è appunto l’atto impositivo originario, come parzialmente annullato dal giudice tributario. Così si è pronunciata la Cassazione con l’Ordinanza n.12661 del 17/06/2016.

 FONTE:IL TUO TRIBUTristA

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