MERCOLEDì 20 luglio 2016
“Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che
il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo” e nel caso esaminato non esistendo la definitività del provvedimento si deve rilevare la fondatezza della riduzione della sanzione operata dal contribuente.
Un contribuente, difeso dal dott. Leoni Loris, ha impugnato una cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 36 bis del dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/72 per IRPEF e addizionali Comunali, oltre interessi e sanzioni non versate.
Le somme richieste dall’Ufficio scaturivano dal versamento tardivo delle imposte con applicazione della sanzione per ravvedimento operoso nella misura del 3,75% anziché quella dovuta del 6% e dal fatto che gli interessi erano stati calcolati in misura inferiore del dovuto ed in conseguenza l’ufficio aveva applicato le sanzioni nella misura del 30% dell’imposta versata in ritardo (D.Lgs 471/97, art.13).
Nei motivi del ricorso eccepiva la nullità della cartella per non avere l’A.F. tenuto conto dei versamenti eseguiti con ravvedimento operoso e della tutela del principio del favor rei ex art. 3 del D.Lgs 472/97; l’illegittimità, nullità e invalidità della cartella impugnata per violazione dell’art. 10 della L. 212/2000; insussistenti le sanzioni applicate per inconsistenza delle violazioni contestate o per erronea applicazione delle norme di legge.
La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con la sentenza n 326/03/12 ha accolto il ricorso del contribuente.
L’ufficio appella la sentenza insistendo nella pretesa e facendo presente che nella specie non è proponibile il ravvedimento operoso invocando il favor rei, in quanto il contribuente, per alcune imposte ha versato la sanzione del 6% e per altre una sanzione minore.
La CTR Romana, con la sentenza n. 2719/40/16 del 06 maggio 2016, nel respingere l’appello dell’Ufficio fa presente che “la stessa Agenzia a seguito della legge 158/2015 ha emanato una circolare (la n.4/E del 4/3/2016) in cui chiarisce che nella ipotesi di successione di norme nel tempo in relazione alla medesima fattispecie ricorre il principio del favor rei, in base al quale si applica la legge più favorevole ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 3 del D.Lvo 472/97, sia quando una legge: posteriore prevede che la stessa fattispecie non sia più punibile sia quando stabilisce sanzioni di entità diversa rispetto alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione.
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA