Giovedì 14 luglio 2016
L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele della parte dell’atto con la richiesta di pagamento notificata al contribuente.
La Cassazione ci ripensa e, con una sentenza di poche ore fa [Cass. sent. n. 11794/2016.] che contraddice quello che sino ad oggi è stato l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza afferma: l’estratto di ruolo notificato da Equitalia è sufficiente a dimostrare il credito dell’Agente della riscossione e, conseguentemente, il debito del contribuente.
La sentenza abbandona l’idea dell’estratto di ruolo come un semplice documento interno, frutto dei dati riportati nei computer di Equitalia e, quindi, privo di qualsiasi valenza probatoria. Al contrario, ora la Corte afferma che esso contiene tutti gli elementi necessari per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. E ciò perché si tratta non di una sintesi discrezionale ma della riproduzione fedele della parte del ruolo relativa al credito avanzato nei confronti del contribuente con la cartella esattoriale che gli è stata notificata.
Risultato pratico: se anche Equitalia ha smarrito le cartelle di pagamento, può sempre dimostrare la propria pretesa stampando, dai propri computer, un foglio di carta che riproduca quello che Equitalia stessa vi ha riportato. Con quali garanzie di terzietà e imparzialità?
Certo, questo non significa che Equitalia abbia, con l’estratto di ruolo, anche la prova della notifica della cartella di pagamento. Se infatti il contribuente sostiene di non aver mai ricevuto nulla, l’estratto di ruolo si può impugnare ed Equitalia sarà costretta a fornire la prova contraria, esibendo la relazione di notifica del messo notificatore (in caso di notifica a mani) o l’avviso di ricevimento della raccomandata (in caso di notifica tramite posta).
L’estratto di ruolo, secondo la sentenza odierna, è sufficiente per provare solo il credito vantato da Equitalia, la sua natura e, quindi, la causa che ha determinato l’invio della cartella di pagamento ed, eventualmente, il successivo pignoramento. Questo perché – si legge nella pronuncia – l’estratto di ruolo riproduce gli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale che consentono al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione l’atto si riferisce. Il debitore è individuato con generalità, data di nascita, codice e domicilio fiscale. Ma ci sono anche tutti i dati per comprendere la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo: numero della cartella; importo dovuto (riscosso e residuo); aggio; descrizione del tributo; codice e anno di riferimento; anno di iscrizione a ruolo, data di esecutività; estremi della notifica della cartella di pagamento; ente creditore.
Insomma: l’estratto di ruolo cambia faccia e, ora, finisce per essere una prova contro la quale il contribuente avrebbe pochissimi margini di manovra per dimostrare il contrario. Un fisco, insomma, sempre più sfavorevole al cittadino.
FONTE: LALEGGEPERTUTTI