Venerdì 1 luglio 2016
In tema di notifiche a mezzo posta, il Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali
in attuazione della direttiva 97/67/CE, all’articolo 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 1, ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti” (Cass. 2262/2013; v. in senso conforme, 11095/08, 22375/2006, 20440/06 e, piu’ di recente, 27021/2014).
Questo è quanto sostiene la Corte di Cassazione, Sezione VI tributaria, con l’Ordinanza 12 aprile 2016 n. 7156.
Nel caso di specie, tuttavia, precisa la Corte, la CTR non appare avere esaminato la circostanza, decisiva ai fini della decisione, che la cartella in questione sarebbe si’ stata spedita per conto di Equitalia SpA da un soggetto privato, ma per il tramite di Poste Italiane, in quanto la spedizione della cartella era stata effettuata con plico raccomandato inviato dall’Ente Poste, non ricadendo nelle fattispecie a cui si riferiscono le su riportate pronunce.
Alla luce di tali considerazioni ed in accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio.
fonte: il tuo tributarista