Venerdì 10 giugno 2016
In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza
D. Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (conf. Cass. 29127/2011; Cass. 21760/2012).
Lo ha ribadito nuovamente la Cassazione con l’ordinanza n. 11438 del 1° giugno 2016.
Un contribuente propone ricorso in Cassazione lamentando, come unico motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 (nonchè della L. n. 212 del 2000, artt. 1, 6, 10 e 12, art. 10, 12, 3, 23, 53, 97 e 111 Cost.), giacche i giudici della C.T.R. non avevano dato il giusto rilievo al fatto che non era stato dato seguito all’istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente e che l’Ufficio non aveva provveduto al rituale invito al contraddittorio, con violazione del proprio diritto di difesa e del principio generale, immanente nell’ordinamento, di garanzia del contraddittorio endoprocedimentale.
Per la Cassazione questa censura è infondata, in quanto la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti impositivi prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, in caso di presentazione di istanza di definizione, da parte del contribuente, a seguito, come nella specie, di notifica di avviso di accertamento, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi, in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa
(cfr.Cass. n. 28051 del 2009: “In tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non comporta l’inefficacia dell’avviso di contraddittorio, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutatione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria”).
Le Sezioni Unite della Corte, con la pronuncia n. 3676/2010, hanno espressamente affermato che:
“in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge” (conf. Cass. 29127/2011; Cass. 21760/2012).
Nè rileva, nella fattispecie, quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19667/2014 (e nella gemella n. 19668/2014), considerato quanto chiarito dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza successiva n. 24823/2015, in ordine al fatto che:
“in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vedendosi in ambito di indagini cd “a tavolino”.
Così le Sezioni Unite hanno precisato, con riguardo proprio ai precedenti citati del 2014, che va escluso il riconoscimento di una generalizzata espansione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione di principio immanente all’ordinamento nazionale ed a quello Europeo, in quanto detto riconoscimento è “rimasto fuori dall’ambito del principio di diritto propriamente enucleabile dalle pronunzie medesime”, stante il tema specifico in concreto affrontato (le iscrizioni ipotecarie D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77).
FONTE:IL TUO TRIBUTARISTA