IMU 2016: entro il 16 giugno il versamento dell'acconto

Venerdì 3 giugno 2016

Si avvicina il consueto termine del 16 giugno per il versamento dell'acconto IMU Entro il prossimo 16 giugno 2016, i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili dovranno procedere al versamento dell'acconto IMU 2016, se tenuti.
Si ricorda che, a tal fine, l'IMU non si paga su:
  •  abitazioni principali (ed equiparate) non di lusso (cioè non rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 
  • immobili delle cooperative edilizie e immobili IACP; fabbricati rurali strumentali; 
  • immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (esenzione valida finché permane tale destinazione e tali immobili non sono locati);
  • fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fari, ecc.); immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85); 

  • fabbricati colpiti da eventi sismici distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità;
  •  terreni agricoli: ubicati in un comune montano o di collina, sulla base dei criteri individuati dalla CM 9/1993, indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore; ubicati nei comuni delle isole minori (art. 1, comma 1, lett. a-bis, D.L. n. 4/2015) indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore; 
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso; 
  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). 

Da quest'anno, inoltre, grazie alla Legge di Stabilità 2016, è prevista: 
  •  la riduzione della base imponibile Imu del 50% per le unità immobiliari (tranne A/1, A/8, A/9) date in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado; 
  • la riduzione del 25% delle aliquote Imu stabilite dal comune per gli immobili concessi a canone concordato. 
 FONTE: www.fiscoetasse.com

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