Venerdì 3 giugno 2016
Si avvicina il consueto termine del 16 giugno per il versamento dell'acconto IMU
Entro il prossimo 16 giugno 2016, i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili dovranno procedere al versamento dell'acconto IMU 2016, se tenuti.
Si ricorda che, a tal fine, l'IMU non si paga su:- abitazioni principali (ed equiparate) non di lusso (cioè non rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- immobili delle cooperative edilizie e immobili IACP; fabbricati rurali strumentali;
- immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (esenzione valida finché permane tale destinazione e tali immobili non sono locati);
- fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fari, ecc.); immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
- fabbricati colpiti da eventi sismici distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità;
- terreni agricoli: ubicati in un comune montano o di collina, sulla base dei criteri individuati dalla CM 9/1993, indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore; ubicati nei comuni delle isole minori (art. 1, comma 1, lett. a-bis, D.L. n. 4/2015) indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Da quest'anno, inoltre, grazie alla Legge di Stabilità 2016, è prevista:
- la riduzione della base imponibile Imu del 50% per le unità immobiliari (tranne A/1, A/8, A/9) date in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado;
- la riduzione del 25% delle aliquote Imu stabilite dal comune per gli immobili concessi a canone concordato.