Martedì 28 giugno 2016
L’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 rubricato “Comunicazione dell’esito dell’attività di liquidazione” prevede che
“In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione”.
Cosa accade dunque in caso di omissione della comunicazione dell’esito dell’attività di liquidazione?
Ce lo dice l’Ordinanza n. 22 giugno 2016, n. 12927 della Corte di Cassazione la quale, in modo assai sintetico e richiamando solo la norma e un precedente giurisprudenziale, precisa che tale omissione “determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
FONTE:IL TRIBUTO