Giovedì 26 Novembre 2015
Lavoratori con minorazioni fisiche o psichiche, non in grado di provvedere, in maniera indipendente, alla propria gestione: le tutele di legge.
L’accompagnamento è un’indennità economica, introdotta mediante un’apposita legge, riservata a chi, per patologie fisiche o psichiche, indipendentemente dall’età, non possa attendere alle proprie necessità autonomamente.
Tale beneficio viene erogato in presenza di invalidità totale e permanente del 100%.
L’accompagnamento viene concesso:
– a chi non riesce a camminare se non con l’aiuto costante di un accompagnatore;
– a chi non riesce a compiere gli atti quotidiani (mangiare, lavarsi, andare in bagno) e ha bisogno di un’assistenza continua;
– a chi non sia stato mai ricoverato presso strutture ospedaliere, case di cura o reparti di lunga degenza dello Stato o dipendenti da altri Enti pubblici.
Al fine di ottenere il beneficio economico, la persona affetta dalla patologia invalidante deve recarsi presso il proprio medico curante che, in seguito ad accurata visita medica, possa attestare la presenza dei requisiti predetti, redigendo un apposito certificato, in forma telematica, che viene inoltrato all’Inps quale Ente di previdenza ed assistenza di riferimento. La ricevuta di effettuato inoltro deve essere stampata dal medico e consegnata al paziente che deve conservarla con cura ed esibirla, insieme all’originale cartaceo del certificato, durante la visita della commissione giudicante. Il procedimento telematico consente di attribuire ad ogni certificato inviato un codice identificativo, che deve essere inserito al momento della presentazione della domanda.
La richiesta di accompagnamento può essere presentata esclusivamente in maniera telematica e può essere effettuata in maniera autonoma, accedendo al sito internet dell’Inps e richiedendo il Pin di ingresso per operare all’interno del portale, ad esempio da un familiare del richiedente, oppure avvalendosi dell’aiuto di appositi patronati. All’interno della domanda deve essere inserito il codice identificativo del certificato predisposto dal medico curante.
In seguito all’invio della domanda di accompagnamento, il richiedente viene convocato presso l’Azienda Sanitaria di riferimento da una commissione medica, composta almeno da tre elementi, che ha il compito di valutare la situazione clinica e accordare o meno l’indennità economica. Se il richiedente, a causa dell’invalidità, è impossibilitato ad uscire di casa, può richiedere di essere visitato a domicilio.
La commissione medica redige apposito verbale che viene inviato al richiedente insieme all’esito, positivo o negativo della visita.
In caso di esito positivo, il beneficio erogato come indennità di accompagnamento, in 12 mensilità, per l’anno 2015, ammonta ad € 508,55.
Entro il 31 Marzo di ogni anno, coloro che percepiscono l’accompagnamento hanno obbligo di presentare una dichiarazione attestante la permanenza dell’invalidità.
In caso di rigetto della richiesta da parte della commissione medica, il richiedente può impugnare il verbale, coadiuvato da un avvocato, con ricorso, presso il Tribunale del luogo di residenza.
L’accompagnamento:
– non dipende da limiti di età;
– non è soggetto all’Irpef;
– non è cumulabile ad altre indennità (ad esempio indennità di lavoro o di guerra);
– non è trasferibile agli eredi;
– non è soggetto a limiti di reddito;
– non contrasta con lo svolgimento di un’eventuale attività lavorativa;
– non dipende dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido.
FONTE:www.laleggepertutti.it