Mercoledì 13 Aprile 2016
Quando nel Comune in cui deve eseguirsi la notifica della cartella Equitalia, non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’ufficiale deposita copia dell’atto presso il Comune e affigge l’avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, nell’albo del Comune.
La notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Si tratta di una regola particolare prevista dalla legge [Art. 60, lett. e) DPR. 600/1973.] per il procedimento di riscossione esattoriale, in luogo della regola generale prevista dal codice di procedura civile [Art. 140 cod. proc. civ.].
È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione [Cass. sent. n. 5122 del 16.3.16.] che ha spiegato le regole di notifica della cartella esattoriale in caso di irreperibilità del destinatario.
La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, in caso di irreperibilità del contribuente, va effettuata secondo il rito previsto dal codice procedura civile soltanto nelle ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuta eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile (cosiddetta irreperibilità relativa).
In tale ipotesi, l’ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica va invece effettuata secondo la disciplina particolare prevista in materia di riscossione quando il messo notificatore non reperisce il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto (cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario); accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non sia consistito in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune [Cass. sent. n. 27677/2013].
Dunque, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, è legittima la notifica effettuata secondo la regola speciale che prevede l’affissione del avviso di deposito nell’albo del Comune e non anche l’affissione sulla porta dell’abitazione nè l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
FONTE:www.laleggepertutti.it