Giovedì 21 aprile 2016
Il Consiglio di Stato sospende il Parere e lo rinvia in attesa di chiarimenti da parte dell’Amministrazione.
Alcuni punti critici:
– l’inadeguatezza della pubblicità e dell’informazione resa al contribuente sul canone in bolletta, sull’autocertificazione richiesta ai cittadini e sui rimborsi per i canoni pagati erroneamente.
Il decreto dovrà quindi indicare le modalità di informazione ai contribuenti “al fine di agevolare la conoscenza di tali adempimenti da parte della cittadinanza e, conseguentemente, una più efficace applicazione delle norme”;
– manca una definizione esatta di cosa sia un apparecchio televisivo. Il decreto dovrà specificare che il canone/imposta Rai non deve essere pagato per apparecchi quali tablet, smartphone, pc, ecc. (ad oggi questa informazione è contenuta soltanto in una circolare ministeriale del 2012).
Il contribuente insomma deve avere vita più facile e norme più chiare, e non deve impazzire in un ginepraio di atti e circolari;
– serve maggior chiarezza sulle categorie di contribuenti tenuti al pagamento.
Il riferimento è alla “famiglia anagrafica”, definizione di non facile comprensione per i non addetti al settore, che dovrà essere resa in forma piu’ chiara e facilmente intuibile;
– l’intero decreto, poi, “tenendo conto dell’ampia platea di utenti cui […] si rivolg[e]” dovrà parlare italiano, e non legalese: dovrà essere comprensibile per chiunque lo legga e non dovrà essere necessario andare da un avvocato per capire cosa c’e’ scritto;
– altro rilievo critico mosso dal Consiglio di Stato riguarda il fatto che l’operazione canone in bolletta comporta inevitabilmente lo scambio di dati personali dei contribuenti e che in nessun punto del decreto si garantisce esplicitamente che tale scambio avverrà nel rispetto della normativa sulla privacy.
Il parere, ancora, bacchetta il Ministero per il ritardo nell’emanazione del provvedimento e per il mancato coinvolgimento del Ministro dell’economia e delle finanze, che non puo’ limitarsi a rilasciare un “nulla osta” ma dovrà assumersene formalmente la responsabilità.
FONTE:QUOTIDIANO LEGALE