A chi va inviata la richiesta di pagamento dopo la morte di un soggetto?

Mercoledì 20 aprile 2016

Nulla la notifica al defunto presso l’ultimo domicilio quando si presume che l’ufficio sappia del decesso. Nel momento in cui un soggetto decede, le eventuali richieste di pagamento per i debiti da questi lasciati a chi dovranno essere notificate e, soprattutto, presso quale indirizzo?
Un problema di non poco conto per i creditori se si considera che un difetto di notifica è spesso causa di nullità della pretesa di pagamento e, quindi, anche di tutti i successivi atti (come, ad esempio, il pignoramento). È chiaro, peraltro, che nell’abitazione del defunto potrebbe non vivere più nessuno, sicché le raccomandate potrebbero essere ignorate dagli eredi che, così, si ritroverebbero a dover rispondere di un debito di cui non sono a conoscenza. La legge, a riguardo, sancisce regole ben precise che, peraltro, sono differenti a seconda che il creditore sia il fisco o un qualsiasi altro soggetto privato. Vediamole. Se il creditore del soggetto defunto è un privato (per esempio una banca, la compagnia telefonica o del gas, un fornitore, un servizio di pay tv, ecc.), la richiesta di pagamento può essere inviata all’ultimo domicilio noto del debitore, ma la lettera deve indicare come destinatario non già il nome e cognome del defunto, ma i suoi eredi in modo collettivo e impersonale (per esempio: “Gent.mi Eredi del sig. Osvaldo Rossi”). Dopo un anno dal decesso, invece, la richiesta di pagamento andrà indirizzata a ciascun singolo erede, presso il proprio domicilio (non più, quindi, nell’ultimo luogo di residenza del defunto). Sulla lettera, inoltre, andrà indicato espressamente il nome e cognome dell’erede medesimo (per es. “Gent.mo sig. Mario Rossi”), senza bisogno di indicare il rapporto di parentela o di successione con il debitore. All’interno della richiesta di pagamento il creditore dovrà comunque specificare la ragione della richiesta di pagamento, facendo quindi riferimento al debito contratto dal defunto. Le regole sono diverse se il creditore è il fisco (per esempio, l’Agenzia delle Entrate, Equitalia, ecc.). La legge stabilisce [Art. 65 dpr 600/1973.] che gli eredi del contribuente devono comunicare all’Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. A partire da 30 giorni dopo da tale comunicazione, la notifica degli atti intestati al defunto deve essere necessariamente effettuata agli eredi singolarmente e ciascuno presso il proprio domicilio. Invece, prima di tale comunicazione, o prima del compimento dei 30 giorni, o in assenza della comunicazione, la notifica deve essere effettuata nell’ultimo domicilio del defunto, ma diretta agli eredi in modo collettivo e impersonale (nell’esempio di poc’anzi “Eredi del sig. Osvaldo Rossi”). Proprio a riguardo, la Cassazione [Cass. sent. n. 3225/2007.] ha stabilito che è nulla la notifica di un avviso di accertamento intestato e diretto al contribuente defunto se eseguita nell’ultimo domicilio di questo, ma non è diretta agli eredi collettivamente ed impersonalmente. Di conseguenza – come chiarito dalla Suprema Corte [Cass. sent. n. 10659/2003.] – è nullo l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento intestata a un contribuente deceduto e notificato allo stesso nell’ultimo domicilio: dopo la morte del contribuente, infatti, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato all’ufficio tributario, ove gli eredi abbiano provveduto a tale comunicazione; nel caso, invece, in cui simile adempimento non sia stato effettuato, gli atti debbono essere notificati nell’ultimo domicilio del defunto, agli eredi collettivamente ed impersonalmente. Inoltre, se l’atto viene notificato ad uno solo degli eredi deriva la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento [Cass. sent. n. 11447/2002. ]. Sintetizzando:
 – se la comunicazione da parte degli eredi viene eseguita, gli atti impositivi vanno notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato; 
 – se, invece, la citata comunicazione non è stata posta in essere, l’Agenzia delle entrate può notificare gli atti intestati al defunto nel suo ultimo domicilio, intestando la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente. 

 FONTE:www.laleggepertutti.it

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