Mercoledì 23 marzo 2016

E lo sta facendo in senso favorevole al contribuente.
In pratica l’elemento più significativo è che ormai l’orientamento prevalente tende a escludere una sorta di automatica applicazione del tributo alla sola presenza di beni strumentali e lavoro prestato da terzi. Fermo restando che si attende ancora una pronuncia delle Sezioni Unite sui dipendenti d’ordine e il loro impatto sul requisito dell’autonoma organizzazione,
La conferma ulteriore di tali sviluppi si ha con l’Ordinanza del 9 marzo 2016 n. 4657. Essa è riferita al caso di un ingegnere che ha utilizzato beni strumentali e lavoro di terzi.
La Corte precisa a tal riguardo che l’I.R.A.P. coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista determinata dalla sua cultura e preparazione professionale e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticatone dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da come di finanziamento diretto ed indiretto etc.)”.
In tale contesto è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. n. 15754/2008).
Anche l’ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza di una autonoma organizzazione, mentre le spese per ammortamento di beni strumentali e per compensi a terzi, ove modeste, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo (Cass. 4929/2012; Cass. 11919/2014).
FONTE:ILTRIBUTO