Acquisto di terreni agricoli: il recupero dei benefici fiscali non dipende dal certificato UPA

martedì 26 gennaio 2016 

Il termine triennale di prescrizione per il recupero delle imposte ordinarie, decorrente dalla scadenza del termine concesso per la presentazione del certificato definitivo recante l’attestazione del possesso dei requisiti di legge,
si applica tanto nel caso in cui l’acquirente sia già in possesso della certificazione definitiva al momento della registrazione dell’acquisto, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente Al fine della formazione della piccola proprietà contadina e del relativo acquisto agevolato ai fini fiscali di terreni agricoli, il termine triennale di prescrizione previsto dalla legge per il recupero delle imposte ordinarie, decorrente dalla scadenza del termine concesso per la presentazione del certificato definitivo certificato UPA – Ufficio Provinciale Agrario recante l’attestazione del possesso dei requisiti di legge, si applica tanto nel caso in cui l’acquirente sia già in possesso della certificazione definitiva al momento della registrazione dell’acquisto quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25438 del 17 dicembre 2015.

 IL FATTO Il caso trae origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di liquidazione avente ad oggetto la maggiore imposta di registro dovuta a seguito di revoca, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della agevolazioni di cui alla legge n. 604/1954. Sia la CTP che la CTR hanno confermato l’illegittimità del suddetto avviso di liquidazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, censurando la decisione della CTR per avere ritenuto sufficiente, ai fini agevolativi, il possesso dei requisiti indipendentemente dal deposito del certificato UPA. 

 LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. Sul punto, osservano gli Ermellini come l’art. 3 della legge n. 604 del 1954 disponga che per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla suddetta legge, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbano produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge. Il successivo art. 4 prevede che, in luogo del certificato dell’ispettorato agrario richiesto dall’art. 3 può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente. Nella ipotesi contemplata dall’art. 4 l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente. L’art. 5 dispone infine che quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie e non sia stato prodotto ne’ il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, ne’ quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2. Orbene, ad avviso dei giudici l’espressa previsione nell’art. 4, comma 2, secondo cui “in difetto” di tempestiva presentazione di detto certificato “sono dovute le normali imposte”; il correlato disposto dell’art. 4, comma 3, secondo cui “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero” di tali “imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”, ovverosia “dalla scadenza” del termine concesso al contribuente per la presentazione del “certificato definitivo” recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2; nonché il disposto dell’art. 5 che espressamente prevede il diritto di rimborso per il contribuente che non abbia presentato alcun certificato, impongono di ribadire la natura decadenziale del termine suddetto tanto nel caso in cui l’acquirente, all’atto dell’acquisto, sia già in possesso della certificazione definitiva, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente (cfr. Cass. n. 5349/2013). Ne consegue l’accoglimento del ricorso. 

 fonte: lavorofisco

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