Nasce un fondo di solidarietà statale per il l’anticipo degli importi dovuti a titolo di mantenimento.
Nasce anche un fondo di solidarietà per sostenere, con “anticipi statali”, il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento dall’ex. È quanto prevede il maxi-emendamento alla Legge di Stabilità per il 2016 approvato dalla Commissione Bilancio della Camera.
Il testo della manovra approderà oggi pomeriggio in Aula alla Camera. Il Governo ricorrerà alla fiducia, che dovrebbe essere posta tra questa sera e domani, su tutto il maxiemendamento che ricalcherà il testo approvato dalla Commissione. Il via libera al provvedimento nel suo complesso dovrebbe arrivare entro domenica. Per questo motivo nella giornata di ieri i tecnici del Governo, in primis quelli del Mef, hanno rifatto più volte i conti per verificare il rispetto delle risorse disponibili per le coperture. Sembra però che la disponibilità delle risorse ci sia per la costituzione di una dotazione a sostegno dei coniugi indigenti separati. Come noto, l’omesso versamento degli alimenti costituisce reato tutte le volte in cui l’altro coniuge venga privato dei mezzi di sostentamento. La costituzione del nuovo fondo statale, a sostegno del coniuge rimasto solo e senza mezzi economici, non toglie l’illecito penale, né cancella l’obbligo al versamento degli importi non pagati e di quelli futuri, ma servirà a tamponare le necessità primarie di vita dei beneficiari rimasti a bocca asciutta. Salvo, ovviamente, il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti del coniuge obbligato al pagamento.
Ancora poco si sa della costituzione del fondo, ma per questo non bisognerà attendere molto: la manovra dovrà essere approvata entro le prossime settimane e trovare pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima della fine dell’anno.
IN PRATICA
Nasce il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno: chi non ha ricevuto l’assegno di mantenimento può chiedere al Tribunale del luogo di residenza l’anticipazione di una somma fino all’importo riconosciuto dal giudice ma non versato dall’obbligato. E in caso di accoglimento sarà il ministero della Giustizia a rivalersi sull’ex coniuge inadempiente.
fonte: laleggepertutti