La prescrizione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori della SNC


 La Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, numero 7), del codice civile, 

nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”. Come sottolineato dal Giudice delle Leggi, “Per le azioni di responsabilità, intraprese dalle società in nome collettivo contro gli amministratori, non opera la sospensione della prescrizione, sancita per le persone giuridiche e per le società in accomandita semplice”. La ratio di tale causa di sospensione - sintetizzabile nella considerazione che “durante la permanenza in carica degli amministratori, è più difficile per la società acquisire compiuta conoscenza degli illeciti che essi hanno commesso e determinarsi a promuovere le azioni di responsabilità” – non ha alcuna attinenza né con la distinzione tra soci accomandanti e soci accomandatari, né con la personalità giuridica e, pertanto, è riferibile tanto alle s.a.s. quanto alle s.n.c. In conclusione, la norma codicistica viola l’art. 3 Cost., in quanto opera una discriminazione tra S.N.C. da un lato, S.A.S. e persone giuridiche dall’altro, priva di una giustificazione plausibile. TM
 fonte: ildirittoamministrativo.com

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