La nullità dell’accertamento fiscale può essere sollevata anche come motivo aggiunto in appello: la difesa del contribuente.
È chiaro che la questione degli atti firmati dai dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate sarà fonte di numerose pronunce della giurisprudenza per molti mesi ancora, se non anni. E mentre la Cassazione pronuncia il suo decalogo, chiarendo quando l’eccezione può essere fatta valere e quando invece conviene non fare ricorso (leggi: “Agenzia delle Entrate: accertamento nullo con delega impersonale” e “Dirigenti e accertamenti illegittimi” ), anche i giudici di merito aggiungono il loro contributo. Da ultimo quello della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso secondo cui, se l’atto dell’Agenzia delle Entrate presenta un vizio che è conseguenza di una legge o di una sentenza sopraggiunta dopo la presentazione del ricorso, questo può essere sempre sollevato anche in secondo grado.
Insomma, gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale, che ha fatto decadere dal ruolo i dirigenti privi di concorso, possono essere fatti valere con motivi aggiunti al ricorso stesso se già depositato.
Già la Cassazione aveva sostenuto, lo scorso 18 settembre, che il vizio dell’atto tributario può essere fatto valere tempestivamente dal contribuente, con la presentazione dei motivi aggiunti. Ciò infatti tutela il diritto del cittadino che, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, non poteva essere a conoscenza della sopravvenuta invalidità per effetto della sentenza della Corte Costituzionale. In attuazione del principio del giusto processo nel processo tributario, il cosiddetto motivo aggiunto è proponibile non solo nel primo, ma anche nei successivi gradi di impugnazione, a condizione che incida sulla situazione già dedotta con il ricorso originario.
Insomma, in buona sostanza, stando a questa sentenza, c’è ancora spazio per poter eccepire il vizio di firma dell’atto fiscale invalido. E questo in perfetta conformità a quanto detto, in questi giorni, dalla Cassazione, secondo cui varie sono le possibilità di contestare l’accertamento fiscale, se la delega del capo ufficio non è stata fornita nel modo corretto.
Non solo. Secondo la CTP molisana, gli atti firmati dai dirigenti dichiarati decaduti sono comunque illegittimi, checché ne dica la Cassazione.
Di certo, una tesi di questo tipo, sebbene vittoriosa in primo grado, è suscettibile di essere cassata dalla Suprema Corte qualora il fisco voglia portare avanti l’impugnazione. Ma anche la Cassazione ha mostrato un orientamento non completamente favorevole all’Agenzia delle Entrate secondo quanto si dirà qui di seguito.
La difesa del contribuente secondo l’orientamento della Cassazione
In primo luogo l’eccezione va rilevata nel primo grado di giudizio o, come motivo sopravvenuto, anche nei successivi o a opposizione già presentata. Il contribuente dovrà contestare:
– o che l’atto è stato firmato da funzionario non appartenente alla terza area
– o che il funzionario della terza area non era munito di delega del capo ufficio.
L’assenza del potere di delega
Si ricorda che un costante orientamento giurisprudenziale di legittimità ha affermato che il potere di delega deve essere provato dall’Amministrazione su eccezione del contribuente. A quest’ultimo spetta sollevare la contestazione mentre la prova contraria ricade sul fisco.
La procura non è sempre valida
Se l’agenzia delle Entrate produce nel corso del giudizio il provvedimento di delega questo va richiesto in copia alla commissione tributaria e verificato nel dettaglio. Infatti, perché la delega possa essere valida deve:
-avere forma scritta;
– specificare le esigenze di servizio che la motivano;
– indicare l’ambito di applicazione ed i suoi limiti;
– riportare anche le generalità della persona delegata, non essendo sufficiente a tal fine la mera indicazione della funzione;
– circoscrivere inoltre la durata (che dovrebbe essere determinata).
In appello
Nell’ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia trascurato ogni esame sulla delega, nell’eventuale appello occorrerà rilevare l’omessa pronuncia.
FONTE: www.laleggepertutti.it
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