I Giudici di Palazzo Spada respingono la posizione assunta da un TAR campano in merito alla ritenuta fondatezza di un diniego di accesso di cartelle esattoriali, disposto dal Concessionario a carico di una società contribuente.
Più nel dettaglio, la denegata possibilità di accedere ai documenti richiesti veniva fondata dall’Ente concessionario ed avallata dal Collegio partenopeo sul ritenuto decorso del termine quinquennale entro cui l’Amministrazione sarebbe tenuta a mantenere copia delle cartelle esattoriali (Cfr. artt. 23 e ss.del D.P.R. 602/1973).
Ad avviso del contribuente/appellante, invece, unitamente alla giurisprudenza consolidata dei massimi Giudici amministrativi, un simile assunto non è condivisibile, posto che – in primo luogo - verrebbe eluso il termine prescrizionale ordinario previsto ope legis per la pretesa erariale.
Fattispecie, questa, assolutamente non superabile, posto che il termine dei cinque anni – assunto a propria difesa dal Concessionario – costituisce un mero obbligo minimo di conservazione delle cartelle e non un termine massimo di conservazione delle stesse.
Peraltro, con riferimento a rapporti impositivi non ancora definiti, come quelli oggetto dell’odierno giudizio, è necessario conservare anche gli atti presupposti – quali, per l’appunto, le cartelle esattoriali, ex art. 26 del D.P.R. 602/1973, in guisa da consentire al contribuente di conoscere la propria posizione al cospetto dell’Erario.
Nel caso di specie, nulla del genere era ricorso; peraltro, il contribuente aveva chiesto l’ostensione di cartelle limitatamente alle quali il quinquennio non era neppure spirato e che, a fortiori, non avrebbe potuto essere incisa dall’atteggiamento volutamente ostruzionistico del Concessionario.
Ciò posto e richiamando, peraltro, posizioni consolidate in seno a Palazzo Spada, i Giudici della Quarta sezione convalidano la posizione del contribuente, il quale vanta un interesse concreto ed attuale all’ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva (Cfr. in tal senso, l’art. 22, comma 1, lett. b) l. n. 241 del 1990) (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 febbraio 2012, n. 766).
Pertanto, contrariamente a quanto addotto ex adverso, viene statuita la fondatezza della pretesa ostensiva avanzata dalla società/contribuente – odierna appellante e, per l’effetto, riconosciuto alla medesima il diritto ad ottenere copia delle cartelle esattoriali originariamente richieste. CC
fonte: ildirittoamministrativo.com