IMU pensionati residenti all’estero: niente vincolo sulla scelta dell’abitazione principale

Sabato 14 novembre 2015

Nel caso di titolarità di più abitazioni dislocate in diversi comuni, spetta al pensionato non residente iscritto all’AIRE la facoltà di scelta circa l’unità immobiliare da considerare quale abitazione principale ai fini dell’esenzione dall’IMU.
Sugli altri immobili, invece, il tributo è dovuto con applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per le secondo case Con la risoluzione n. 10/DF del 5 novembre 2015, il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito al caso in cui i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), aventi diritto all’applicazione del trattamento di favore in materia di imposta municipale propria (IMU), siano proprietari di più abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano, definendo i criteri per stabilire quale immobile debba essere considerato direttamente adibito ad abitazione principale. L’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 prevede che, a partire dall’anno 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. In assenza di specifiche disposizioni in ordine all’individuazione dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale, il Dipartimento sottolinea come la stessa possa essere effettuata direttamente dal contribuente. A tale proposito, il Dipartimento fa presente che alla medesima conclusione si è già pervenuti nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 proprio in occasione dell’illustrazione delle disposizioni relative all’IMU applicabili all’abitazione principale. In particolare, al paragrafo 6 si legge che l’abitazione principale deve essere costituita, come espressamente previsto dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall’IMU per l’abitazione principale; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati. Nello stesso documento di prassi amministrativa si ricorda, inoltre, che sulla base dello stesso disposto dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma e che, entro il suddetto limite, il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. Per quanto riguarda, infine, le modalità con cui deve essere effettuata la scelta da parte del pensionato all’estero dell’immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, il Dipartimento fa presente che tale scelta deve essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012 in cui il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011”.


fonte: lavorofisco - Andrea Rosana 

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