Sabato 28 Novembre 2015
Con la sentenza in epigrafe, i Giudici Salernitani hanno sancito l’illegittimità della sospensione “sine die” del procedimento amministrativo qualora non sia, cioè, stato fissato alcun termine certo alla durata della disposta sospensione.
Nella fattispecie, il ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare, aveva presentato al Comune istanza volta ad usufruire del beneficio della proroga di cui all’art. 34-duodecies della L. n. 221/12 e, in risposta, il Responsabile dell’Ufficio Demanio del Comune, preso atto dell’esistenza di accertamenti in corso da parte dell’U.T.C., aveva disposto la sospensione dell’iter istruttorio, in attesa della conclusione degli accertamenti.
La Seconda Sezione del Collegio, pur ammettendo che l’orientamento giurisprudenziale più diffuso, “volto a negare la legittimità della sospensione del provvedimento amministrativo, ove disposta sine die, si riferisce, generalmente, alle ipotesi in cui la sospensione incide su provvedimenti amministrativi già in atto”, ha, tuttavia, ritenuto di poter estendere il richiamato principio pure alle ipotesi di sospensione di un procedimento amministrativo, “in quanto anche nelle suddette fattispecie deve ravvisarsi la violazione, da parte dell’Amministrazione procedente, dei principi di correttezza e buona fede, nonché di ragionevole conclusione del procedimento, racchiusi nell’art. 2 della legge n. 241/90, ed espressione dei canoni generali dell’azione amministrativa”.
Pertanto, il Collegio, basandosi sulla circostanza assorbente che, nella fattispecie, il Comune non avesse previsto un termine certo alla durata della disposta sospensione, ma, al contrario, avesse sospeso l’iter procedimentale a tempo indeterminato ovvero con il generico richiamo alla futura quanto imprecisata conclusione degli accertamenti da parte dell’U.T.C., ha accolto il ricorso, per l’effetto annullando l’impugnato provvedimento amministrativo.
fonte: ildirittoamministrativo.it - TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. II, 16 novembre 2015, n. 2419