venerdì 9 ottobre 2015 di Luigi Ferrajoli
Il 25 settembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 16 settembre 2015 recante
le nuove disposizioni sull’“accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone
fisiche, per gli anni d’imposta a partire dal 2011”.
Con tale Decreto sono state emanate le nuove regole operative del c.d. redditometro,
recependo definitivamente i principi espressi dal Garante della privacy, ad ogni modo già
sostanzialmente applicati anche in precedenza dall’Agenzia delle entrate.
La disciplina operativa del redditometro rimane sempre regolata dall’articolo 38, D.P.R.
600/1973. Presupposto necessario ai fini dell’applicabilità di tale innovato strumento
accertativo è la verifica, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di uno scostamento, tra
quanto dichiarato e quanto accertato, maggiore del 20%.
In tale circostanza, le possibilità di difesa per il contribuente sono elencate al comma 4; in
particolare chi sarà oggetto di accertamenti da redditometro avrà la possibilità di dimostrare
di avere coperto le maggiori spese accertate tramite redditi esenti, redditi diversi da quelli
posseduti nello stesso periodo d’imposta o redditi legalmente esclusi dalla base imponibile.
A ciò si aggiunge l’ulteriore possibilità di contestare le spese oggetto di indagine portando a
proprio favore prove dell’inesatta quantificazione o attribuzione delle stesse.
Lo strumento del redditometro, secondo quanto disciplinato dall’articolo 38, comma 7, prevede
una duplice garanzia in favore del contribuente. Ed infatti, l’Ufficio che procede alla
determinazione sintetica del reddito deve, in primo luogo, procedere alla notifica dell’invito a
comparire affinché il contribuente possa giustificare l’incoerenza tra reddito dichiarato e spese
sostenute; successivamente potrà avviare il procedimento di accertamento con adesione.
Per quanto riguarda, invece, le nuove disposizioni in materia di redditometro esse sono
applicabili per i periodi d’imposta a partire dal 2011 e sostituiscono integralmente la
precedente disciplina dapprima regolata dal D.M. 24 dicembre 2012 per gli anni d’imposta
2009 e 2010. La novità di maggior rilievo è sicuramente la rinuncia da parte del legislatore
all’ausilio di dati di stima per la ricostruzione del reddito attribuibile al contribuente.
È evidente lo scopo del legislatore: favorire sempre più l’accertamento di tipo sintetico “puro”
rispetto a quello induttivo.
Secondo quanto previsto dall’art.1 del D.M. 16 settembre 2015, il redditometro continuerà ad
operare con la Tabella A, facendo però salva la possibilità in capo all’Amministrazione di
avvalersi di ulteriori elementi di capacità contributiva.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 “il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità
contributiva, indicato nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per
gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente”, mentre
l’indagine da parte dell’Ufficio è svolta sulla base degli 11 gruppi familiari distribuiti nelle 5
aree in cui è diviso il territorio nazionale (Tabella B).
Di non poco conto appare, dunque, l’intervento del legislatore che “finalmente” sancisce
l’utilizzabilità delle sole spese certe presenti in Anagrafe tributaria.
Unica eccezione ammessa rimane, tuttavia, quella per le cosiddette “spese per elementi certi”.
La spiegazione di tale scelta è agevole: tale tipologia di uscite non rappresenta altro che voci
di spese comunque presenti in Anagrafe tributaria e, dunque, già conosciute dal Fisco.
Gli unici elementi di capacità contributiva da tenere in considerazione, pertanto, sono le spese
certe, le spese per elementi certi ed il fitto figurativo.
Tale ultimo parametro, può essere utilizzato unicamente in seguito alla selezione del
contribuente e non rileva per determinazione della stessa; rientrano nella tipologia di tale
criterio le spese connesse al mantenimento dell’abitazione indicate nella tabella A allegata al
Decreto. Nell’ipotesi in cui il contribuente, in sede di contraddittorio, dovesse rappresentare
una diversa condizione abitativa si applicheranno le spese per elementi certi connesse
all’immobile, quali spese di manutenzione ordinaria, acqua e condominio.
Diversamente, le spese per beni e servizi di uso corrente non concorrono né alla selezione del
contribuente né formano oggetto del contraddittorio, eccezion fatta nel caso in cui l’Ufficio le
abbia individuate puntualmente, ipotesi in cui anche tali spese possono concorrere alla
costruzione sintetica del reddito. Differente è la situazione degli investimenti, elencati sempre
nell’allegata Tabella A, per i quali le informazioni in Anagrafe Tributaria sono complete e,
dunque, consentono all’Ufficio di determinare l’incremento patrimoniale.
fonte: www.ecnews.it