Nel corso del precedente articolo è stata commentata la sentenza della Cassazione, SS.UU.,
n.19667/2014, evidenziando come la stessa abbia cercato di ristabilire un equilibrio nei
rapporti amministrativi tra cittadino e pubblica Amministrazione.
Concludendo il primo intervento, si evidenziava che, nella sentenza, i Giudici di legittimità
censuravano il comportamento dell’Agente della riscossione, annullando l’iscrizione ipotecaria
a carico del contribuente, a causa delle violazioni procedurali intermedie che avevano inficiato
gli atti e tutta l’attività del procedimento. Gli Ermellini sottolineavano che l’intero
provvedimento era affetto da nullità derivata, in quanto il procedimento da cui traeva origine
era stato posto in essere in maniera difforme dalle prescrizioni di Legge e, nello specifico, dalla
L. n.241/1990, della quale, riportandone alcuni articoli, hanno indicato i passaggi fondamentali
prescriventi un’attività amministrativa partecipata.
Nello specifico, risultano fondamentali: l’individuazione del responsabile del procedimento, la
comunicazione dell’avvio del procedimento, il diritto del destinatario di consultare gli atti e di
presentare memorie, l’obbligo di motivazione del provvedimento, l’attivazione del
contraddittorio anche attraverso memorie di replica, la comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza.
La stessa sentenza evidenzia, poi, un importante postulato, sancendo che la norma di diritto
amministrativo trova applicazione in tutta l’attività amministrativa, precisando che non ne
sono esclusi i procedimenti tributari, per i quali si rinvia alla normativa speciale in materia, ad
opera dell’art. 13 della L. n. 241/1990, relativo all’ambito di applicazione, il quale prescrive
che: “Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano
parimenti ferme le norme che li regolano.”.
I Supremi Giudici, nella loro analisi, hanno fatto un’ulteriore precisazione sull’attività
amministrativa tributaria, rimandando alla normativa dello Statuto del contribuente, L. n.
212/2000, la quale, sebbene Legge ordinaria, non è altro che espressione specifica, nella
volontà del Legislatore, dell’attuazione e regolamentazione dei rapporti che interessano
l’attività amministrativa tributaria.
Difatti, lo stesso Giudice della sentenza in commento, con riferimento alla L. n. 212/2000, ne
cita le seguenti norme:
- l’art. 5, il quale obbliga l’Amministrazione a promuovere la conoscenza da parte del
contribuente delle disposizioni legislative in materia tributaria;
- l’art. 6, che obbliga l’Amministrazione ad assicurare l’effettiva conoscenza degli atti da
parte del destinatario, mediante la loro comunicazione nel luogo effettivo del domicilio,
e ad informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa
derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione,
richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il
riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
Lo stesso articolo sancisce inoltre
l’obbligo per l’Amministrazione, qualora dai controlli emergano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione, di invitare la parte controllata a dare i necessari chiarimenti
o produrre i documenti mancanti, entro un termine congruo;
- L’art. 7, il quale sancisce l’obbligo della motivazione degli atti, secondo il principio
dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
- L’art. 10, comma 1, che fissa il principio secondo cui i rapporti tra contribuente e
Amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede,
che il giudice ritiene garanzia di decisione partecipata, ex art. 7 della L. n. 241/1990;
- L’art. 12, comma 2, che prevede il diritto del contribuente di essere informato delle
ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad avviare sullo stesso una verifica e
l’oggetto della stessa.
È chiaro, quindi, ad avviso dei giudici della Corte di Cassazione, che il Legislatore
amministrativo ha voluto evidenziare come la pretesa tributaria trova legittimità nella sua
formazione procedimentalizzata, solo attraverso una decisione partecipata, che consenta al
contribuente un confronto con l’Amministrazione e l’esercizio del proprio diritto di difesa ex
art. 24 Cost..
Il Supremo Giudice ancora, puntualizza che il contraddittorio tra le parti è un principio
fondamentale dell’Unione Europea e, quando esso resta inattuato, il provvedimento
conseguente deve essere oggetto di massima censura: l’annullamento.
La stessa Corte di Giustizia europea riferendosi agli artt. 41,47 e 48 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, precisa che: “Ogni individuo deve essere ascoltato prima
che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento lesivo”.
E, per tornare alle pronunce “domestiche”, diversi sono le sentenze dell’alto Giudice che
confermano la necessità e l’obbligatorietà del confronto con il contribuente anche nei
provvedimenti tributari. Tra le principali infatti si citano:
- Cassazione SS.UU. sentenza n. 26635/2009, in materia di controlli standardizzati.
Secondo i Giudici, il contraddittorio endo-procedimentale è essenziale, anche se non lo
prevede la norma. Quando il contribuente, ad esempio negli accertamenti da studio di
settore, offre alla parte avversa le proprie memorie difensive, l’Amministrazione deve
esaminarle e comunicare al contribuente i motivi per cui non le ritiene meritevoli.
- Cassazione SS.UU. sentenza n. 18184/2013, in materia di controlli ex art. 36-ter del D.P.R.
n. 602/1973, letto in combinato disposto con l’art. 12, comma 7 della L. n. 212/2000, in
cui i Giudici hanno annullato un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate
prima dello spirare del termine dilatorio dei 60 giorni dalla chiusura della verifica,
privando il contribuente della possibilità, attraverso proprie memorie, di attivare il
proprio diritto di difesa e motivare le sue ragioni.
Vi sono pertanto non solo importanti previsioni normative, bensì anche pregevole
giurisprudenza di diverso ordine e grado, che riconoscono nel contraddittorio endoprocedimentale
una vera e propria evoluzione socio-culturale, che consentirebbe di ambire e
sperare in un ulteriore miglioramento dei rapporti tra il cittadino-contribuente e
l’Amministrazione finanziaria.
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