Come chiedere il TFR al fondo INPS per fallimento o concordato dell’azienda

Sabato 31 ottobre 2015


L’azienda per cui lavoravo ha chiuso i battenti e ora si parla di fallimento o concordato preventivo: come verremo garantiti noi dipendenti del mancato pagamento del TFR?
Tanto nel caso di fallimento, quanto in quello di concordato preventivo, il lavoratore che intenda chiedere al fondo di garanzia il trattamento di fine rapporto e le ultime tre mensilità di retribuzione, non corrisposti dal datore di lavoro in situazione di crisi di liquidità, deve presentare la domanda dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione del concordato (o del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni), o dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo in caso di fallimento, alla sede Inps del territorio di residenza, per mezzo di appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie Inps e sul sito internet. Alla domanda dev’essere allegata copia della seguente documentazione:
– documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto), 
– modello Tfr 3/bis (codice SR52) compilato in tutte le parti, timbrato e firmato dal commissario (o dal curatore fallimentare in caso di fallimento) tenuto alla sua compilazione, 
– copia delle buste paga relative al periodo richiesto, 
– copia autentica del decreto di omologazione (o del decreto di esecutività dello stato passivo in caso di fallimento)
 – attestazione della cancelleria del Tribunale che il concordato omologato non è stato appellato o reclamato (o che il decreto di esecutività dello stato passivo non è stato oggetto di opposizioni). 
Se la domanda viene accolta – così come deve essere – il Fondo di garanzia è tenuto a liquidare al dipendente il Tfr e le ultime tre retribuzioni entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa. 
Qualora, poi, il commissario non compili e non sottoscriva la documentazione di sua competenza, si consiglia di fare presente tale circostanza al giudice delegato e/o di informare l’Inps di tale circostanza, così come suggerito anche dallo stesso istituto di previdenza.
 Fonte: www.laleggepertutti.it

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