07 settembre 2015 di Leonardo Pietrobon
La bozza di Decreto Legislativo sulla riforma del contenzioso tributario, in attuazione
dell’articolo 10 L. n. 23/2014, presenta numerose e rilevanti novità, sia di carattere sostanziale
che di tipo procedurale, quali a titolo esemplificativo le modalità di notifica degli atti, il
conferimento della procura al difensore, la procedura di reclamo e mediazione e le regole
relative alla sospensione dell’atto impugnato che dovrebbero trovare applicazione a partire
dal 1° gennaio 2016.
Il presente intervento non ha l’ambizione di esaminare tutte le possibili
modifiche normative, ma soltanto le principali, trattandone quindi i tratti salienti. Una prima
modifica che potrebbe trovare applicazione – a condizione che la bozza di D.Lgs. superi
l’esame delle commissioni parlamentari competenti – riguarda l’attività di difesa degli Agenti
della riscossione. In base alla nuova formulazione viene estesa alla totalità degli enti
impositori e, in particolare, all’Agente della riscossione nonché ai soggetti iscritti all’albo di cui
all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/97 (i c.d. “concessionari locali”) la possibilità di essere assistiti
mediante propri funzionari, senza necessità, dunque, di rivolgersi ad un difensore abilitato.
Ancora sotto il profilo della difesa, la bozza di decreto apporta delle modifiche di rilievo
all’articolo 12 D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, le modifiche riguardano:
- la parte relativa alla difesa “in proprio” da parte del contribuente, stabilendo che il
contribuente può stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore solo se il valore della
lite, inteso come maggior tributo richiesto al netto di sanzioni e interessi, non supera €
3.000,00 in luogo degli attuali € 2.582,28;
- la categoria dei soggetti abilitati al patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie,
prevedendo in tal senso un ampliamento di tipo “soggettivo”, includendo, sulla base di
quanto stabilito dall’articolo 10 comma 1 L. n. 23/2014, i dipendenti dei CAF ex articolo
32 del D.Lgs. n. 241/97 e delle relative società di servizi, a condizione che siano in
possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza/economia, o di diploma di
ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei
propri assistiti originate da adempimenti per cui il CAF ha fornito assistenza.
In tema di spese processuali, viene confermato il principio della soccombenza, in base al quale
la compensazione delle spese può avvenire solo “in caso di soccombenza reciproca o qualora
sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”. Oltre a
tale conferma, viene introdotta la regola in base alla quale le spese di giudizio comprendono
il contributo unificato, gli onorari/diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti,
il contributo previdenziale e l’IVA, se dovuti.
Sotto il profilo procedurale, le novità maggiori riguardano la procedura di notifica di cui
all’articolo 16 D.Lgs. n. 546/1992. In primo luogo è estesa all’Agente della riscossione e agli
enti impositori in genere la possibilità di eseguire le notificazioni a mezzo di messo comunale
o di messo nominato dall’Amministrazione finanziaria, procedura ad oggi ammessa solo per le
Agenzie fiscali e gli Enti locali. La forte novità procedurale riguarda invece il c.d. “processo
tributario telematico” che dovrebbe trovare spazio nel nuovo articolo 16-bis D.Lgs. n.
546/1992, con la contestuale abrogazione dell’attuale comma 1-bis dell’articolo 16 D.Lgs. n.
546/1992. Dal punto di vista sostanziale viene introdotta la possibilità di effettuare la notifica
degli atti e dei dispositivi (sia le comunicazioni della segreteria quali, ad esempio, l’avviso di
trattazione dell’udienza o il provvedimento di rinvio e sia gli atti delle parti processuali, ad
esempio la notifica del ricorso) tramite mezzi telematici, in particolare utilizzando la mail PEC.
L’entrata in vigore di tali novità, come si legge nell’articolo 12 della bozza di decreto, sono in
ogni caso subordinate all’approvazione dei relativi decreti attutivi. In materia di contenuto del
ricordo di cui al comma 3 dell’articolo 18 D.Lgs. n. 546/1992 viene stabilito che il ricorso deve
contenere la sottoscrizione del difensore (senza riferimento all’originale e alla copia), la
categoria professionale alla quale appartiene (avvocati, dottori commercialisti) salvo che sia
sottoscritto personalmente dal contribuente e l’indirizzo PEC del difensore. Per quanto
concerne la procedura di reclamo e mediazione, di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, la
stessa beneficia di un ampliamento di tipo oggettivo, fermo restando il limite quantitativo di
€ 20.000. In particolare, in base alla bozza legislativa la procedura di reclamo e mediazione
dovrebbe essere estesa agli atti emessi da tutti gli enti impositori, nonché in quanto
compatibile anche per gli atti emessi dagli agenti della riscossione e per i c.d. “concessionari
locali” di cui all’articolo 53 D.Lgs. n. 446/1997. Inoltre, nella nuova versione dell’articolo 17-
bis non dovrebbe essere più stabilito che nelle liti soggette a reclamo è inibita la conciliazione
giudiziale. Per questa ragione, se le parti, in sede di mediazione, non hanno trovato un accordo,
rimane ferma la possibilità di stipulare la conciliazione giudiziale, che sarà ammessa pure in
appello. In conclusione, come si è visto le novità potrebbero essere tante, rimane soltanto da
attendere e verificare quali delle possibili modifiche troveranno concreta ed effettiva
attuazione.
Fonte: ecnews.it