martedì 29 settembre 2015
di Federica Furlani
Entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, deve
essere presentata la relativa Comunicazione ai sensi dell’art. 2, commi da 36-terdecies a 6-
duodevicies, del D.L. 138/2011, con il fine di contrastare il fenomeno elusivo di intestazione
fittizia di beni utilizzati a titolo personale.
• l’impresa che concede i beni in godimento, in particolare: imprenditore individuale,
società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società
non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera
commerciale;
• i soci o familiari dei soci o dell’imprenditore, i soci o familiari di altra società
appartenente al medesimo gruppo, che li utilizzano o li hanno concessi.
Innanzitutto deve trattarsi di un bene relativo all’impresa, così come definito dalla Circolare
24/E/2012:
• imprenditore individuale → beni indicati nell’inventario;
• società di persone/capitali → beni appartenenti alla società;
e può trattarsi di un bene strumentale, un bene-merce o un immobile patrimonio.
Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione va effettuata solo in presenza di una differenza tra
il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di
godimento.
In pratica, comunicano i dati coloro che dovrebbero aver sottoposto a tassazione un reddito
diverso in quanto il corrispettivo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato.
La concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a
quello di mercato determina infatti per l'utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai
fini Irpef (da dichiarare nel quadro RL) e per l'impresa concedente l'indeducibilità dei costi
relativi al bene concesso in godimento.
La comunicazione non va invece presentata in mancanza di fringe benefit tassabile in capo
all’utilizzatore o nel caso in cui esso sia azzerato per effetto di costi indeducibili relativi al
bene concesso al socio.
Sono inoltre esclusi dalla comunicazione:
• i beni concessi in godimento agli amministratori, a prescindere dalla presenza di un fringe
benefit;
• i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che
costituiscono fringe benefit;
• i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
• i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale,
residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che
utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
• gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai
propri soci;
• i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi
nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge
L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare
dell'imprenditore, inclusi nella categoria “altro” (diversi quindi da veicoli, aeromobili, immobili,
…) siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
In caso di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione con dati incompleti o
non veritieri è dovuta una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del
bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.
Nel caso in cui il concedente abbia addebitato all’utilizzatore una somma almeno pari al valore
di mercato o non abbia dedotto i costi (e l’utilizzatore abbia tassato la differenza tra valore
normale e corrispettivo) la sanzione applicabile va da 258 € a 2.065 € (art. 11, co. 1, lett. a)
D.Lgs. 471/1997).
È in ogni caso applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.
FONTE: www.ecnews.it