Voluntary disclosure: arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate

MERCOLEDI' 12 AGOSTO 2015
Sono disponibili online le risposte dell’Agenzia ai quesiti di professionisti e stampa specializzata in tema di collaborazione volontaria. Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10/E del mese di marzo e in quella n. 27/E di luglio, la circolare n. 30/E di ieri 11 agosto 2015, fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero. 

Con la circolare n. 30 dell’11 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti, suddivisi in funzione degli specifici aspetti trattati e afferenti profili problematici evidenziati dalle strutture dell’Agenzia nonché da operatori professionali in sede di applicazione della procedura di collaborazione volontaria internazionale, fornendone le modalità operative. Il fine è quello dell’emersione spontanea dei capitali detenuti illecitamente all’estero, nonché di quella cosiddetta nazionale, tesa a consentire a tutti i contribuenti, e non solo a coloro che hanno commesso illeciti fiscali internazionali, il ripristino della legalità fiscale. 
Quattro in particolare gli aspetti trattati: 
1) L’ambito oggettivo della collaborazione volontaria Sul punto viene chiarito che: 
- per il trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS, tenuto conto che in mancanza dell’accredito in Italia non trova applicazione la ritenuta a titolo di imposta del 5 per cento, quando tali pensioni sono accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile deve essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento. Ciò in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva. Tale reddito può essere indicato, con riferimento all’anno d’imposta 2014, nella sezione V del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2015, riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), applicando l’aliquota del 5 per cento. L’imposta dovuta deve essere versata con il modello F24 utilizzando il codice tributo 1242. 
- per l’emersione delle liberalità indirette ossia quegli atti di disposizione non formalizzati in atti pubblici, che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche, che sono accertate e sottoposte ad imposta se ricorrono entrambe le condizioni seguenti: - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; 
- se siano di valore superiore alle franchigie oggi esistenti. Trattasi, come è noto, di euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 1.500.000 per minori e portatori di handicap, euro 100.000 per fratelli e sorelle. l’imposta trova comunque applicazione a prescindere dall’importo della donazione e l’aliquota da applicare è quella dell’8 per cento, che costituisce oggi la percentuale massima prevista dalla legge. 
2) Gli adempimenti a carico del contribuente. 
Vengono forniti chiarimenti circa:
- la completezza della documentazione, nel caso in cui il richiedente sia nell’impossibilità di produrre tempestivamente la documentazione necessaria, nella relazione di accompagnamento dovrà avere cura di segnalare la presenza di cause che lo impediscono o che rendono imprecisa la rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione; 
- il monitoraggio delle attività oggetto di collaborazione volontaria, detenute in Paesi black list, per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti tali attività (c.d. waiver). Per consentire all’Amministrazione di controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, è previsto il rilascio dell’autorizzazione all’intermediario finanziario estero a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura, da parte del contribuente che, pur aderendo alla procedura, intenda mantenere le proprie disponibilità in un paese black list (c.d. monitoraggio rafforzato). Il contribuente che non adempie, incorre nell’applicazione di una sanzione; 
- i rapporti tra procedura di collaborazione volontaria e scudo fiscale: il contribuente che accede alla collaborazione volontaria deve indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate che devono considerarsi direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura attivata. 
3) Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria 
Nella circolare si affrontano i seguenti aspetti: 
- il termine per il rimpatrio delle somme oggetto di emersione che l’Agenzia ritiene possa coincidere già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Sarà poi necessario che il contribuente fornisca evidenza dell’avvenuto rimpatrio delle somme in sede istruttoria e comunque entro termini che consentano di tener conto di ciò ai fini della riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’ufficio; 
- il raddoppio dei termini nel caso di attività detenute prima in Svizzera (2004-2011) e poi trasferite e detenute a Panama fino al momento della richiesta di accesso alla procedura che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non opera qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
- il paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l’Italia, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni; 
- il contribuente deve rilasciare all’intermediario finanziario a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver) ed allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. In caso di trasferimento, successivo all’attivazione della procedura, l’autorizzazione deve essere rilasciata al nuovo intermediario. 
4) Aspetti sanzionatori 
Si chiarisce che: 
- il contribuente per fruire del massimo abbattimento delle sanzioni deve adottare un comportamento trasparente, ovvero eseguire il rimpatrio fisico o giuridico dei beni e delle attività detenute all’estero; 
- le violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione non sono interessate dai previsti benefici, non prevedendo la norma per tali violazioni l’applicazione automatica degli effetti premiali connessi con il perfezionamento della procedura. 

FONTE: IPSOA.IT - A cura della Redazione

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