Scia per avviare attività: scatta il silenzio assenso

Sabato 22 agosto 2015
 La nuova legge di riordino della pubblica amministrazione, approvata quest’estate dal Governo, rende più facile avviare un’attività economica. Le nuove norme, che entreranno in vigore il 28 agosto, hanno infatti ridotto i tempi di attesa grazie alla previsione del silenzio assenso per le autorizzazioni, ed eliminato (con la Scia) alcune incertezze legate all’inefficienza della burocrazia. 

Entro 60 giorni dalla presentazione della Scia, l’ente pubblico deve verificare l’esistenza dei requisiti previsti per legge per l’attività. Il termine è perentorio. Entro tale scadenza l’amministrazione, qualora vi sia la carenza anche di una sola condizione, deve scegliere tra una delle due seguenti vie:
 – se è impossibile regolarizzare l’attività, l’ente vieta la prosecuzione dell’attività stessa e provvede alla rimozione degli eventuali effetti dannosi;
 – se invece la regolarizzazione è possibile, dispone solo la sospensione dell’attività e invita l’imprenditore a prendere le misure correttive entro un termine non inferiore ai 30 giorni; in caso di mancato adempimento l’attività rimane vietata. 
 Questa procedura riguarda tutte le attività economiche, comprese quelle che potrebbero danneggiare l’ambiente, la salute, il patrimonio artistico. In questo modo viene eliminato il potere dell’ente di intervenire in qualsiasi momento, senza limiti di tempo, al fine di controllare e sospendere l’attività in assenza dei requisiti specifici. Con la normativa precedente, infatti, l’imprenditore restava perennemente “con il fiato sospeso”, potendo l’amministrazione bloccare l’attività in ogni tempo avvalendosi del potere di annullamento d’ufficio degli atti illegittimi (cosiddetta autotutela). Oggi invece, l’imprenditore che abbia prima depositato la Scia e, immediatamente dopo, iniziato l’attività, potrà vedersi bloccare quanto sino ad allora fatto, con l’autotutela, anche oltre i 60 giorni dalla Scia, ma solo se sussistono due condizioni: 
 – se vi sono ragioni di interesse pubblico che prevalgono sugli interessi del segnalante o dei controinteressati; – se il divieto è adottato entro “un termine ragionevole” e comunque non superiore a 18 mesi dalla Scia. 
 Il “rischio autotutela”, da parte dell’ente, viene quindi limitato nel tempo: dopo 18 mesi non sarà più possibile contestare la Scia ed è questa la novità più rilevante della nuova normativa. Detto termine dei 18 mesi è, infatti, il limite estremo oltre il quale nessuna attività potrà essere più bloccata dalla P.a., salvo ovviamente il caso in cui segnalante abbia rilasciato dichiarazioni false, accertate con sentenza passata in giudicato. Vengono poi abrogate le sanzioni pecuniarie per chi invia una Scia carente dei requisiti previsti dalle norme di settore. Ora le uniche sanzioni sono il divieto o la sospensione dell’attività e, solo in caso di dichiarazioni false, anche le sanzioni penali. A breve saranno poi emanati i decreti legislativi attuativi riforma della Pa che fisseranno quattro categorie di procedimenti per iniziare una attività: la Scia, il silenzio assenso, la comunicazione preventiva e l’autorizzazione preventiva.

 fonte: la legge per tutti.it

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