di Marco Peirolo venerdì 31 luglio 2015
Tenuto conto che le modifiche riguardanti la territorialità delle prestazioni di servizi di
telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei rapporti “B2C”
(business to
consumer), con il passaggio dal criterio del Paese del prestatore a quello del committente,
determina l’obbligo di identificazione ai fini IVA del fornitore nei singoli Paesi di consumo, è
stato previsto uno speciale regime di dichiarazione e versamento dell’imposta, gestito dai Paesi
membri dell’Unione europea attraverso specifiche procedure informatiche, che consente di
accentare gli obblighi impositivi, formali e sostanziali, in un unico Paese membro, vale a dire
quello in cui il prestatore risulta stabilito. Si tratta del MOSS (Mini One Stop Shop), disciplinato
– sul piano comunitario – dagli artt. da 357 a 369-duodecies della Direttiva n. 2006/112/CE e
dagli artt. da 57-bis a 63-quater del Reg. UE n. 282/2011 e – sul piano nazionale – dagli artt.
da 74-quinquies a 74-septies del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, è previsto che, per i soggetti
stabiliti nella UE, il Paese membro di identificazione è quello in cui il fornitore ha fissato la
sede della propria attività economica. Se quest’ultima non si trova nella UE, si assume come
Paese membro di identificazione quello della stabile organizzazione o, se le stabili
organizzazioni presenti nella UE sono più di una, il fornitore può scegliere di identificarsi ai
fini del MOSS in uno dei Paesi membri in cui è presente la stabile organizzazione.
I soggetti non stabiliti nella UE, cioè quelli che hanno fissato la sede dell’attività al di fuori
dell’Unione europea e che non dispongono di una stabile organizzazione al suo interno,
possono invece scegliere il Paese membro in cui identificarsi ai fini del MOSS.
Una delle caratteristiche del regime speciale in esame è il divieto di detrazione dell’IVA in sede
di determinazione dell’imposta dovuta, il cui versamento deve essere effettuato senza
possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale”, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n.
241/1997. In particolare, per i soggetti registrati al “regime UE”, il versamento avviene con
addebito sul proprio conto corrente postale o bancario, mentre per i soggetti registrati al
“regime non UE” e per quelli che non sono in possesso di un conto bancario o postale in Italia,
il versamento è eseguito mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d’Italia, il cui
codice IBAN è disponibile sul “Portale MOSS”.
Il D.Lgs. n. 42/2015, nel recepire le nuove disposizioni comunitarie che regolano l’applicazione
dell’IVA ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, è intervenuto al fine
di consentire ai soggetti che applicano il regime speciale di ottenere il rimborso dell’imposta
assolta sugli acquisti effettuati nell’ambito del MOSS, in Italia o in altri Paesi membri.
In base al nuovo comma 1-bis dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, i fornitori extra-UE che
operano nel “regime non UE” possono presentare istanza di rimborso per l’IVA assolta in Italia
sugli acquisti o sulle importazioni di beni e servizi, se iscritti al MOSS in Italia o in altro Paese
membro, anche se hanno effettuato nel territorio dello Stato prestazioni di telecomunicazione,
teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di “privati consumatori” ed anche se sono
stabiliti in Paesi extra-UE diversi da quelli che garantiscono la condizione di reciprocità
(attualmente, si tratta di Svizzera, Norvegia e Israele). A seguito della riformulazione dell’art.
38-bis2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, tra le operazioni attive che non precludono il diritto
di rimborso per i soggetti stabiliti in altro Paese membro ed ivi iscritti al MOSS sono comprese
le prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di
“privati consumatori” italiani. Ovviamente, il fornitore non residente identificato ai fini IVA in
Italia, direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, per lo svolgimento di attività
diverse da quelle rientranti nel regime speciale, può esercitare, nell’ambito della dichiarazione
annuale che deve essere presentata in Italia, la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti e alle
importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato.
Infine, il fornitore italiano registrato al MOSS, per i servizi di telecomunicazione,
teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di “privati consumatori” anch’essi italiani
non può applicare il regime speciale. Ne consegue, ai sensi dell’art. 74-sexies, comma 5, del
D.P.R. n. 633/1972, che dall’IVA dovuta sulle prestazioni in esame è possibile detrarre, in sede
di liquidazione periodica, l’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel
territorio dello Stato; naturalmente, la detrazione non è invece ammessa in sede di
determinazione dell’imposta dovuta per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed
elettronici resi nei confronti di “privati consumatori” di altri Paesi membri.
L’IVA relativa agli acquisti e alle importazioni posti in essere in altri Paesi membri può essere
ivi detratta previa identificazione diretta o per mezzo di un rappresentante fiscale; in
alternativa, l’imposta “a credito” può essere chiesta a rimborso, ai sensi dell’art. 38-bis1 del
D.P.R. n. 633/1972, anche se l’operatore nazionale ha reso prestazioni di telecomunicazione,
teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di “privati consumatori” ivi stabiliti.
FONTE: EUROCONFERENCE NEWS