di Sandro Cerato - mercoledì 1 luglio 2015
Con il D.Lgs. 175 del 2014, c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”, approvato lo scorso 30 ottobre 2014 e pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014, è stata uniformata la disciplina dei termini di versamento e della modulistica da adottare da parte delle società in presenza di operazioni straordinarie.
L’art. 17 D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto che le società o associazioni di cui all’art.5 Tuir, nelle ipotesi di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione), effettuano il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Sostanzialmente, l'art. 17 ha modificato:
il DPR 322/98, che disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, eliminando il riferimento ai soli soggetti Ires per consentire l'utilizzo dei modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare, in cui si chiude l'esercizio, anche alle società di persone o enti equiparati con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
il DPR 435/2001, nelle ipotesi di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, scissione e fusione – si tratta delle ipotesi di cui agli art. 5 e 5-bis del DPR 322) che coinvolgono società di persone o associazioni, prevedendo che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'IRAP venga effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
La disposizione ha introdotto di fatto un termine mobile per il versamento del saldo dovuto stabilendo, quindi, che le persone fisiche e le società di persone di cui all’art. 5, TUIR (S.n.c., S.a.s.), debbano effettuare il versamento a saldo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione, comprese quelle relative al primo acconto, entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP.
Si ricorda comunque che il comma 2 dell’art.17 del DPR 435/2001 stabilisce che: “I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse”.
Per le operazioni straordinarie l’anno solare viene distinto in 2 periodi d’imposta. La data che delimita i periodi è quella del deposito presso il Registro Imprese dell’atto che realizza l’operazione. L’art.17 co. 2 del D.Lgs. n. 175/2014, intervenendo sul testo dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001, ha stabilito che, in caso di operazioni straordinarie, il saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative alla frazione di esercizio che va dall'inizio del periodo d'imposta alla data in cui ha effetto l’operazione, va corrisposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla stessa parte di esercizio. Quindi, i versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d’imposta precedente quello in cui assume efficacia l’operazione straordinaria, scadono il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, non più entro il 16 giugno dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione. Tale modifica ottimizza la normativa, evitando lo spostamento di un anno nel versamento delle imposte, che si verifica per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo.
L'acconto delle imposte va effettuato in due rate, salvo i limiti minimi di versamento previsti per le differenti imposte, come previsto dall'art.17, comma 3, del DPR 435/2001:
la prima rata entro il termine fissato per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente, che per le operazioni straordinarie coincide con quello ante operazione stessa;
la seconda rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
FONTE: EUROCONFERENCE NEWS- http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/versamento-imposte-operazioni-straordinarie