730, proroga al 23 luglio anche per i contribuenti

Per agevolare i contribuenti che sino a ieri avrebbero dovuto inviare, entro fine giornata, il proprio 730, l’Agenzia delle Entrate, ieri sera, ha deciso di concedergli la stessa proroga prevista per CAF e Professionisti dal D.P.C.M. 26 giugno 2015. 


Tutti ammessi, dunque, allo slittamento del termine dal 7 al 23 luglio data “la necessità di agevolare l’adempimento dichiarativo per i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e considerato che le dichiarazioni on line sono immediatamente disponibili all’Agenzia delle Entrate”. La precisazione è contenuta nella Circolare n. 26/E che, oltre a dare notizia dell’estensione della proroga, raccoglie una serie di risposte ai quesiti formulati nel corso dell’evento “Forum 730” Il Sole24ore. Ecco nel dettaglio le indicazioni fornite di maggiore rilevanza.

  Modello 730 rettificativo, nessuna sanzione se trasmesso entro il 23 luglio 
Come precisato, la sanzione prevista in capo ai CAF dal Decreto Semplificazioni, in caso di presentazione entro il 10 novembre della dichiarazione rettificativa per eliminare errori derivanti da un visto di conformità infedele, non si applica se il 730 in rettifica viene inviato entro il 23 luglio (ovvero entro il termine prorogato previsto per l’invio del modello 730). Salvo questa ipotesi, in tutte le altre, Il CAF dovrà versare la sanzione applicata (ridotta se il versamento è effettuato entro il 10 novembre), utilizzando il modello F24 e indicando i propri dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente nel rigo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, ed evidenziando il “codice identificativo” e il codice tributo in corso di istituzione. 

  Ritrasmissione senza sanzioni delle dichiarazioni scartate entro il 23 luglio
Secondo quanto indicato, il beneficio di non essere soggetti a sanzioni se la dichiarazione, trasmessa entro il 7 luglio e scartata, venga ritrasmessa entro 5 giorni, vale in realtà per tutte le ritrasmissioni avvenute entro il 23 luglio. In altre parole, la sanzione prevista dall’art. 7-bis D.Lgs. n. 241/1997, non verrà applicata in caso di dichiarazioni tempestivamente trasmesse entro la data del 7 luglio, scartate e correttamente ritrasmesse entro il 23 luglio.

 FONTE: FISCOPIU.IT-http://fiscopiu.it/news/730-proroga-al-23-luglio-anche-i-contribuenti

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