Le recenti ordinanze della Cassazione in materia di tassazione dei trust hanno destato notevole sconcerto tra gli operatori. L‘Ordinanza n. 3886 del 25 febbraio 2015 (udienza 4 febbraio 2015), ha ad oggetto un atto costitutivo di un trust in cui comparivano come disponenti due coniugi che indicavano se stessi come beneficiari, se in vita, altrimenti i figli in parti uguali. Dalla lettura dei passi successivi dell’Ordinanza emerge che il trust è altresì auto dichiarato.L’Agenzia delle entrate ha notificato al notaio un avviso di liquidazione col quale ha recuperato le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, nonché l’imposta sulle successioni e donazioni con l’aliquota dell’8%
.I giudici ritengono che in questo caso vadano applicate l’imposta di donazione nella misura dell’8% e le imposte ipotecarie e catastali nella misura del 3%. I giudici, inoltre, negano l’esistenza del trust; questo è certamente sbagliato perché la sussistenza del trust deve essere valutata alla luce della sua legge regolatrice e non in base ad altri canoni ermeneutici.Nel definire l’aliquota la Corte sembra dare rilievo alla qualità dei “conferenti” anziché a quella dei beneficiari (forse perché nel caso di specie beneficiari e conferenti coincidevano, ma ciò non è stato precisato), affermando così che essi non rientrano “in alcuna delle categorie previste dalla norma, che godono di aliquota inferiore”.In effetti, non si capisce se la casistica non presente tra le aliquote agevolate cui fanno riferimento i giudici sia quella del trust auto dichiarato in quanto tale o quella della coincidenza tra disponenti e beneficiari. Rimane tuttavia salva l’applicazione delle aliquote minori e delle relative franchigie nel caso in cui tra il disponente ed i beneficiari sussista un rapporto di parentela stretta.La tesi dell’applicazione delle aliquote e delle franchigie in modo da tener conto dei rapporti di parentela tra disponente e beneficiari è stata evidenziata anche dalla Sentenza CTP Roma n. 6615/25/15 del 25 marzo 2015 (ud. 24 novembre 2014). In quell’occasione è stato sostenuto che l’imposta di donazione non è correlata all’arricchimento ma alla mera creazione del vincolo. Si tratta di una tesi sostanzialmente in linea con quella della Cassazione.I giudici di prime cure, tuttavia, si discostano dalla Cassazione laddove confermano la non applicabilità delle imposte ipocatastali nella fase iniziale di istituzione del trust ma solamente nella fase finale in cui il patrimonio verrà attribuito ai beneficiari.
http://enniovial.postilla.it/2015/05/13/un-nuovo-sistema-impositivo-per-il-trust-donatorio/