Ultimi giorni per i datori di lavoro edili per chiedere la riduzione contributiva per il 2014. La domanda deve inoltrata, esclusivamente in via telematica, entro il 15 giugno 2015 all’INPS avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. L’INPS, ricevuti i dati, procederà ad un controllo automatizzato dell’istanze che saranno definite entro il giorno successivo.
Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.Il Ministero del lavoro (decreto 5 dicembre 2014) ha confermato per l’anno 2014 (interessati sono i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014) la riduzione contributiva nel settore edile previsto dal d.l. n. 244/95 (art. 29) con riferimento agli operai a tempo pieno impiegati in detto settore. La riduzione è stata prevista nella misura dell’11,50% sui contributi dovuti - per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica - e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2014 fino al 15 giugno 2015.Il beneficio può essere fruito entro il 16 giugno 2015, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015 (circolare INPS n. 75 del 2015) .
Si
osserva, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei
lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni
contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di
mobilità ai sensi della l. 223/1991).
|
Il messaggio dell’Inps di agosto 2014
Va
annotato, per la precisione, che l’Inps gia’ ad agosto aveva comunicato
che per il 2014 sarebbe stata applicata la riduzione dell’11,50%.
Infatti, richiamando il citato articolo 29 del d.l. n. 2444/1995,
l’Istituto ricordava, in tale occasione, che entro il 31 luglio di ogni
anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve confermare o
rideterminare la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto
assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La
normativa prevede altresì che decorsi trenta giorni dal 31 luglio e sino
all'adozione del decreto si applichi la riduzione già determinata per
l'anno precedente, salvo conguaglio. Poiché nel periodo suddetto non era
intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2014, le aziende,
così comunicava l’Istituto, potevano inoltrare l’istanza per accedere
al beneficio (nella misura fissata per il 2013) pari al 11,50% e
compilare il flusso UniEmens secondo le istruzioni in tal sede
impartite. Pertanto, con la circolare
di aprile che in questa sede si riprende, l’Istituto di previdenza ha
ripreso le norme e le istruzioni in materia già note ai datori di lavoro
i quali, ove non avessero gia’ beneficiato della riduzione, sono
chiamati a procedere entro giugno nei modi e nei termini descritti a
seguire.
Chi sono i datori di lavoro aventi diritto alla agevolazione?
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati:
- nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e
- nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.Si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Si ricorda altresì che i datori di lavoro :
- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Attenzione: sin qui le norme specifiche per il settore edile; ma non deve dimenticarsi che e’ richiesto il rispetto delle norme previste in via generale che impongono a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Durc.
Cosa accede in caso di indebita fruizione della agevolazione ?
Nel caso in cui si accerti la non veridicità della dichiarazione, le sedi territorialmente competenti dell’Inps
- si attiveranno nei riguardi dell’autorità giudiziaria e
– procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del d.l. 244/1995, convertito con legge 341/1995.
Come procedere con le istanze?
I datori di lavoro interessati presentano le istanze per la riduzione contributiva relativamente all’anno 2014 esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Inps, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.Nel modello Rid-Edil il datore di lavoro chiede di poter applicare la riduzione contributiva per il 2014 dichiarando di non avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione e di essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili. Il datore, consapevole delle conseguenze legate a dichiarazioni false, si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenga, rispetto al dichiarato, entro i successivi 30 giorni.L’Inps, ricevuto i dati, procederà ad un controllo automatizzato dell’istanze che saranno definite entro il giorno successivo.
In caso di esito positivo:
- verrà aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine verrà attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto
- attribuiranno alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N per il periodo agosto 2014 – maggio 2015; per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l’attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2014, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a maggio 2015.
In ogni caso lo sgravio è riferito al periodo che va da gennaio a dicembre 2014.
Come esporre i dati nel flusso UniEmens ?
Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015.
Esse si atterrano alle seguenti istruzioni :
- codice causale “L207”, riferito al recupero di arretrati, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> In quanto trattasi di riduzione contributiva riferita al 2014
- codice causale “L206”, nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi> si riferisce al beneficio corrente: non può, viceversa, essere esposto.
Matricole cessate/sospese: recupero dello sgravio
Il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltra l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare Inps n. 75/2015 in esame (allegato n. 2); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).Ai fini dell’UniEmens, per gli operai non più in forza occorre cosi’ procedere per beneficiare dell’agevolazione: valorizzare nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.
Articolo Tratto da Ipsoa - http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2015/06/05/edili-in-scadenza-l-istanza-di-riduzione-dei-contributi
Articolo Tratto da Ipsoa - http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2015/06/05/edili-in-scadenza-l-istanza-di-riduzione-dei-contributi