Aggiornati i nuovi livelli reddituali dell’ANF validi tra l’1.07.2015 e il 30.06.2016
L’INPS, con la Circolare n. 109 del 27 Maggio 2015, ha comunicato i nuovi livelli reddituali validi per il periodo “1° luglio 2015 - 30 giugno 2016”, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare delle diverse tipologie di nuclei. Di conseguenza sono state aggiornate anche le nuove tabelle contenenti gli importi mensili corrispondenti; gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione delle prestazioni espresse in importi mensili, quindicinali, quattordicinali e settimanali.
I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'ANF vengono rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo (FOI), calcolato dall'ISTAT e intervenuta tral'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.Tale variazione, tra l'anno 2013 e l'anno 2014, è risultata pari allo 0,2% . L'assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
In particolare, l'assegno per il nucleo familiare spetta:
- a tutti i lavoratori dipendenti per i quali è prevista la contribuzione CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
- ai disoccupati;
- ai lavoratori in mobilità;
- ai cassintegrati;
-ai soci di cooperative, i cui nuclei familiari siano composti da più
-persone e presentino redditi inferiori a quelli determinati a tale fine annualmente;
Inoltre, esso spetta:
- dall'1.1.1998 anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, di cui all'art. 2, c. 26, della L. n. 335/95, purché non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati;
-dall'1.1.2005 anche al coniuge dell'avente diritto.
Composizione del nucleo familiare
Composizione del nucleo familiare
-il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
-il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
-i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
-i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro:
-i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
-i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione;
-i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.
Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.
Redditi da dichiarare
Redditi da dichiarare
-quelli assoggettabili all'IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
-soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi, nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale.
Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.
Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.
Non vanno invece dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese ive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, i seguenti redditi:
-i trattamenti di famiglia comunque denominati;
-i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
-le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
-l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
-l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
-l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
-l'indennità per ciechi parziali;
-l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
-le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
-le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
-gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
-le pensioni di guerra;
-l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
-le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione.
In realtà non è stabilito un termine per la presentazione della domanda, esiste però il termine prescrizionale di 5 anni, oltre il quale decade il diritto alla prestazione. A tal proposito, si ricorda che la prescrizione sull’ANF opera nel seguente modo:
-cinque anni dal primo giorno successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro al quale l'ANF si riferisce (diritto dell'ANF);
-cinque anni dalla scadenza del periodo di paga al quale l'ANF si riferisce o nel quale è stato corrisposto in caso di arretrati (diritto del datore di lavoro al rimborso).
Le domande vanno presentate:
-al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata
inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;
-all’INPS nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
-WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito
-Contact Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
-Patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).
La liquidazione
La liquidazione
-dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
-direttamente dall'INPS nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso un ufficio postale o a richiesta, mediante accredito su c/c bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.
Come precisato in premessa, sono stati rivalutati i livelli di reddito e i relativi importi, in vigore per il seguente periodo: “1° luglio 2015 – 30 giugno 2016”.
Articolo tratto da Fiscal Focus - http://www.fiscal-focus.it/all/Lavoro_e_Previdenza_n._104_del_05.06.2015_ANF._Limiti_reddituali_2015-2016.pdf