Mercoledì 12 aprile 2017
Sono sempre di più, infatti, i Giudici di merito che nei giudizi concernenti l’impugnazione di un avviso di accertamento, per IRPEF, IRAP, addizionali, IVA, accogliendo il gravame del contribuente e respingendo quello dell’Agenzia delle Entrate, dichiarano nullo l’atto impositivo, perché
recante la firma di impiegato della carriera direttiva e non del Direttore dell’Agenzia delle Entrate territoriale, Capo dell’Ufficio. Questo, quando l’Agenzia delle Entrate non dimostra l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’Ufficio.
Nel caso risolto con ordinanza n. 26295 del 20.12.2016, a fronte dell’unico motivo di doglianza da parte dell’Agenzia delle Entrate, che lamentava ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.42 DPR n.600/1973, assumendo di avere prodotto, sin dalle controdeduzioni in primo grado, stralci degli atti dispositivi sulla delega di firma anche al sottoscrittore dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione, la Suprema Corte ha ricordato il seguente principio di diritto.
“In tema d’imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento, a nonna dell’art. 42 del 4. P. R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall’art. 17 del c.c.n.l. comparto “agenzie fiscali” per il quadriennio 2002-2005, applicabile “ratione temporis”, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente; ove, peraltro, il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, in ragione dell’immediato e facile accesso ai propri dati, ha l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l’esistenza della delega”.
Se, infatti, in altre situazioni, quali ad esempio nel caso della cartella esattoriale, del diniego di condono o dell’avviso di mora, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato, nel caso di imposte sui redditi e di IVA, il sopra esposto principio, in punto di onere della prova, è da tempo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella specie, la C.T.R. ha affermato espressamente che, “alla luce degli atti di causa”, l’Agenzia delle Entrate non ha dimostrato l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore dell’avviso di accertamento o “la presenza della delega del titolare”.
Ebbene, la ricorrente, pur allegando di avere prodotto stralci del provvedimento contenente la delega al menzionato funzionario, non ha denunciato, con il ricorso, l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., quanto l’erronea valutazione del materiale probatorio prodotto ed esaminato dal giudice, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c..
Occhio, dunque, alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, a seconda di chi è, in alcuni casi, potrebbe celare la speranza di un successo!
FONTE:MASTERLEX