Martedì 24 gennaio 2017
La qualificazione giuridica di un immobile come “casa familiare”, postula che la situazione preesistente al conflitto giudiziale sia caratterizzata da una stabile e continuativa utilizzazione
dello stesso come abitazione del nucleo familiare.
Infatti, la mera destinazione dell’immobile ad un progetto di coabitazione è insufficiente a fondarne il godimento in funzione del prioritario interesse del minore quando né i genitori né i figli vi abbiano mai abitato.
Ne consegue che la destinazione di un immobile a “casa familiare” deve ritenersi univocamente impressa allo stesso dalle parti non solo in astratto, ma anche in concreto per mezzo della loro convivenza.
Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3331
FONTE:DIRITTO MINORILE.IT