Sanzioni tributarie disapplicabili solo con richiesta

Lunedì 8 agosto 2016

In caso di obiettiva incertezza nell’interpretazione delle norme, la disapplicazione delle sanzioni tributarie, può essere disposta dal giudice tributario soltanto nel caso in cui
il contribuente ne abbia fatto esplicita e rituale richiesta in sede di ricorso introduttivo, non può l’organo giudicante disporre d’ufficio la disapplicazione delle sanzioni, senza richiesta di parte o con richiesta formulata in maniera irrituale. È quanto afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 14402/2016, che ha cassato una decisione della Ctr del Lazio, con la quale era stata accolta la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, per oggettiva incertezza delle norme, avanzata dal contribuente solamente in grado d’appello e non anche nel ricorso introduttivo. Il contribuente ribadiva che la disapplicazione delle sanzioni costituisce un potere-dovere delle Commissioni tributarie, esercitabile (in ogni stato e grado) non solo su istanza di parte ma anche d’ufficio. Tale interpretazione è stata dunque smentita dalla Cassazione con la presente sentenza, che ha precisato: “L’art. 8 delle norme regolatrici del processo tributario non implica che il giudice possa disporre la disapplicazione delle sanzioni d’ufficio senza richiesta di parte, ma solo che la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione, quando domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati, può essere accertata anche dal giudice di legittimità“. Tale interpretazione era già stata fornita dalla Cassazione con la sentenza n. 25676 del 2008 che aveva statuito che la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora abbia accertato che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa, è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati (cfr. anche Cass. 24060/2014 ed altre pronunce sopra citate).

FONTE:IL TUO TRIBUTARISTA

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