Cartelle di pagamento è sufficiente la motivazione: “omesso versamento”

Venerdì 1 luglio 2016 

La cartella di pagamento che scaturisce dal mancato versamento delle imposte, ex artt. 36-bis e 54-bis, può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione,
poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (Sez. 5, Sentenza n. 25329 del 28/11/2014, Rv. 633304); fermo restando il diritto di contestare la pretesa, con onere per il contribuente di dimostrare che i versamenti richiesti non siano dovuti o siano stati, in tutto o in parte, già eseguiti. La cartella di pagamento con cui, invece, siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va debitamente motivata, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa. Questo è quanto si legge nella sentenza n. 8138 del 22/04/16 della Corte di cassazione, con cui è stata cassata senza rinvio una sentenza della CTR di Salerno, con rigetto della domanda introduttiva del contribuente. La Ctr di Salerno aveva accolto il ricorso del contribuente sulla base delle insufficiente motivazione della cartella che si limitavano a riportare la dicitura «omesso o carente versamento» e «somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione». Secondo la Cassazione, contrariamente alla valutazione del giudice campano, soltanto l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, debba essere motivato adeguatamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa. Invece, nel caso in cui la cartella porti a esazione delle mere somme scaturite da un controllo cartolare della dichiarazione presentata dal contribuente, con scarto tra le somme dichiarate e quelle versate, la stessa non necessita di una motivazione specifica, se non il rinvio alla dichiarazione stessa. Così che diventa onere del contribuente, eventualmente, dimostrare che la pretesa sia illegittima, perché i versamenti pretesi dall’Agente della riscossione sono stati eseguiti o perché gli stessi non erano dovuti affatto.

Fonte: ItaliaOggi

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