Cartella di Equitalia: la notifica per Pec non è valida

Martedì 26 luglio 2016


La nullità della cartella di pagamento notificata con posta elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio email non contiene l’originale dell’atto
di Equitalia ma solo una copia priva di attestazione di conformità. Sono tutte nulle le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite Pec: la posta elettronica certificata, infatti, non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, in quanto non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità. È questa la rivoluzionaria sentenza da poco emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce [1], una sentenza che mina alla stabilità di tutto il nuovo sistema di notifiche appena introdotto per gli atti dell’Agente della riscossione e che, dal prossimo 1° giugno, diventerà la regola per migliaia di contribuenti. Il giudice tributario pugliese offre una ricostruzione del tutto originale del sistema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo Pec, arrivando alla conclusione della loro completa nullità, checché ne dica la legge e il codice dell’amministrazione digitale. E ciò in quanto la posta elettronica certificata non offrirebbe le stesse garanzie della raccomandata tradizionale. Sicché, dette notifiche sarebbero non valide e il contribuente tenuto a non pagare. Con la Pec viene trasmesso al contribuente non l’originale della cartella di pagamento, ma solo una copia informatica, peraltro priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Detta copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all’originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Invece, con la notifica a mezzo di raccomandata a.r., l’originale finisce sempre nelle mani del contribuente. Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla Pec non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell’originale della cartella di pagamento, al pari di una volgare fotocopia. Peraltro, è bene ricordare che – secondo la giurisprudenza consolidata – dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali e, pertanto, non spetterebbe ad essi apporre l’autentica sulle copie delle cartelle di Equitalia. La seconda criticità della posta certificata – secondo la CTP – è che essa non garantirebbe la piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario. Invece, con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino, dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare “fede privilegiata” alla propria attestazione di consegna (sia essa la relata di notifica o il registro di consegne delle raccomandate a.r.). Nel caso della Pec, l’attestazione di spedizione e di immissione della mail nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo quindi di alcuna garanzia di certezza per il contribuente. Il gestore della posta certificata garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario, a prescindere da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio. Ebbene, la semplice disponibilità di un documento nella casella Pec non equivale all’avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni non sempre dipendenti dalla propria volontà. Rispetto al sistema raccomandata, la pec lascia incerto l’esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive. Qualora sulla cartella di pagamento non sia riportato l’indirizzo della sede legale della società o della residenza del contribuente, la spedizione via pec non può essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento.

 fonte:LALEGGEPERTUTTI

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