Martedì 12 aprile 2016
Non produce alcun effetto, dunque, la notifica dell’accertamento alla società estinta e l’eventuale ricorso proposto dall’ex liquidatore è inammissibile. È quanto si legge nella sentenza n. 5735/2016 della Corte di cassazione. I giudici di Piazza Cavour venivano chiamati a pronunciarsi circa una sentenza della Ctr di Napoli con cui era stato accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, dopo un primo grado che si era concluso con l’annullamento dell’avviso di accertamento originariamente impugnato; a introdurre il giudizio, tuttavia, era stato l’ex liquidatore di una srl che, già al momento della notifica dell’atto impositivo, era stata cancellata dal registro imprese (fatto avvenuto nel 2005, ovvero dopo le modifiche apportate all’art. 2495, comma 2, del codice civile). Nel ricorso per Cassazione, l’ex liquidatore sosteneva proprio l’originario difetto di legittimazione attiva della società estinta, sì da costituire un vizio insanabile originario del processo, con nullità dell’impugnata sentenza. Il ricorso è stato accolto e la sentenza è stata cassata, senza rinvio, dagli ermellini. Con l’estinzione della società, spiega la Cassazione, nel caso in cui rimangano in piedi rapporti giuridici non ancora esauriti facenti capo a essa, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente si trasferiscono ai soci, come una sorta di eredità, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, se limitatamente responsabili, o illimitatamente col proprio patrimonio, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti quando la società era in vita.
Da ciò discende che la capacità processuale della società, nella persona dell’ex liquidatore, era venuta meno in un momento precedente all’instaurazione del giudizio, che si sarebbe perciò dovuto concludere, sin da subito, con una pronuncia declinatoria del merito. Da precisare che, con l’articolo 28, comma 4, del decreto semplificazioni (dlgs n. 175/2014), è stato disposto che, ai soli fini fiscali, «l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese».
FONTE:ITALIAOGGI
Di Benito Fuoco