Lunedì 18 Aprile 2016
In caso di notifica della cartella di pagamento di Equitalia, l’ufficiale giudiziario che non riesca a trovare il destinatario al suo indirizzo perché questi non vive più lì o risiede in un altro luogo sconosciuto, è tenuto a depositare una copia dell’atto in Comune [Art. 143 c.p.c.]. Ma attenzione: prima di ciò deve effettuare ulteriori ricerche per individuare la nuova residenza del contribuente. Inoltre, di tali indagini egli deve darne atto nella relazione di notifica. Diversamente, la cartella (o meglio, la notifica della cartella) è nulla. Lo ha chiarito il giudice di Pace di Catania in una recente sentenza [G.d.P. di Catania, sent. n. 72/2016.].
Come abbiamo spiegato nell’articolo “Se Equitalia ti invia la cartella e non vuoi saldare”, i vizi di notifica sono quelli che, spesso, risultano vincenti nelle liti tra fisco e contribuente. La maggior parte dei casi si risolve in favore di quest’ultimo perché l’Agente della riscossione non conserva, oltre cinque anni, le prove dell’avvenuta consegna del plico. Ma anche quando ciò avviene, non tutto è in regola. Lo sa bene chi non era presente in casa al momento dell’arrivo del postino o dell’ufficiale giudiziario, per aver cambiato indirizzo. In questi casi, spesso, il soggetto notificante si limita a depositare l’originale della cartella di pagamento in Comune. Ma la legge parla chiaro: la notifica è nulla se l’ufficiale giudiziario, dopo aver dato atto, nella relata, di non aver potuto notificare la cartella al destinatario perché “sconosciuto”, non fornisce alcuna indicazione in ordinea indagini compiute per accertare la nuova residenza del destinatario. Insomma, nella relata deve essere riportato per iscritto l’ulteriore tentativo di ricercare il contribuente in altri luoghi oltre a quelli indicati sulla “busta”.
È pacifico, in Cassazione [Cass. sent. n. 5127/2008, n. 18385/2003, n. 4339/2001, n. 4120/1990], il principio secondo cui non si può procedere al deposito in Comune della cartella esattoriale, in caso di persone irreperibili, affidandosi solo alle risultanze di una certificazione anagrafica, ma è necessario sempre e comunque, che:
il messo notificatore effettui, nel luogo di ultima residenza nota, ricerche effettive circa il luogo di trasferimento del destinatario (per esempio, citofonando ai vicini di casa e chiedendo loro notizie del soggetto “ricercato”);
e che di tali ricerche l’ufficiale dia espresso conto nella relazione di notifica (che è quel verbale che viene redatto in calce all’atto da notificare e sul quale, per trasparenza, vengono indicate tutte le attività compiute nel tentare di recapitare il plico).
Da ciò consegue – conclude la sentenza – che ai fini della validità della notifica della cartella di pagamento a persone irreperibili occorre che l’ufficiale giudiziario fornisca, nella relata, l’indicazione in ordine alle ricerche e indagini compiute per accertare la nuova residenza del destinatario.
FONTE:www.laleggepertutti.it