La mediazione necessita un comportamento propositivo delle parti

martedì 01 marzo 2016 

E' quanto stabilito con la sentenza n.199 del 2016 del Tribunale di Busto Arsizio,
nella quale il giudice declara che la mediazione assolve la condizione di procedibilità solo se le parti e i loro difensori hanno un comportamento propositivo già dall’incontro preliminare, che non può ridursi ad un “formale adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale” . Tenere, dunque, un comportamento pregiudizialmente contrario alla trattativa comporta il mancato rispetto della ratio legis della mediazione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del D. Lgs. 28/2010. La dott.ssa Maria Eugenia Papa, Giudice Unico della III Sezione Civile ha, così, annullato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca al quale si era opposto il debitore. Come disposto dal giudice in prima udienza, il debitore aveva avviato la procedura di mediazione cui aveva partecipato la banca la quale, però, nell'ambito dell'incontro preliminare, non aveva aderito alla mediazione, ritenendo non sussistessero le condizioni per raggiungere un'intesa. Per tale motivo, il Giudice ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della mediazione comporta l’improcedibilità non già dell’opposizione, bensì della domanda monitoria, condannando, così, l’opposta all’obbligo di rifondere le spese processuali della controparte. In sostanza, dichiarare di non voler proseguire nella mediazione, e quindi ricercare un accordo, equivale a non presenziare al primo incontro, dovendo considerarsi la mediazione come "un’occasione per cercare una soluzione extragiudiziale della vertenza in termini più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza”.

fonte: studiolegalegrano 

.